XV Giornate Medico Legali Romane ed Europee
post pubblicato in diario, il 8 maggio 2012
Saremo presenti alle" XV Giornate Medico Legali Romane ed Europee" il 19-20-21 Giugno 2012 a Roma. http://www.giornatemedicolegali.it
In tema di reati informatici e pedopornografia
post pubblicato in diario, il 18 aprile 2012
Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, Sentenza 4 giugno 2007, n. 252
Massima 1 (non ufficiale)
600 ter, terzo comma, c.p. a mezzo p2p: gli elementi oggettivi e di riscontro del reato.
Di seguito gli elementi oggettivi di riscontro che palesano la realizzazione del reato di cui all'art. 600 ter, terzo comma, c.p.: 1) la gran mole di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all’utilizzo in via esclusiva, da parte dell'imputato, del computer sito nella casa familiare e posto sotto sequestro nell’ambito del procedimento in oggetto; 2) la palese natura pedopornografica delle immagini scaricate dagli operatori della Polizia Postale durante la sessione di contatto, tramite programma p2p col computer di proprietà ed uso dello stesso imputato; 3) l’allocazione dei files di riferimento, per tali immagini, in una cartella condivisa e messa a disposizione di una serie indeterminata di utenti di quello stesso programma, liberamente accessibile a tale pluralità di soggetti.
Massima 2 (non ufficiale)
600 ter c.p. a mezzo p2p: configurabilità dell'elemento psicologico
Per la configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di divulgazione via internet a mezzo di un programma p2p di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter è sufficiente il generico dolo consistente nella piena coscienza e volontà di allocare i files a contenuto pedopornografico nell’apposito spazio virtuale del programma p2p, mettendoli così a disposizione di una indefinita potenzialità di utenti, unitamente alla chiara consapevolezza della peculiare natura di quelle immagini ed al disvalore giuridico della propria condotta,
Massima 3 (non ufficiale)
600 ter, terzo comma, c.p.: il dolo nel delitto di cui al 600 ter c.p.
Il dolo generico del delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter (piena coscienza e volontà di allocare i files a contenuto pedopornografico in una cartella a disposizione di una indefinita potenzialità di utenti) si ritiene provato dal fatto che l'imputato sia un esperto utilizzatore di programmi informatici e navigatore della Rete.
Massima 4
Delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico: a mezzo "file-sharing peer to peer"e "chat line"
Commette il delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter cod. pen. e non quello di mera cessione dello stesso, prevista al comma quarto del medesimo articolo, non solo chi utilizzi programmi di "file-sharing peer to peer", ma anche chi impieghi una "chat line", spazio virtuale strutturato in canali, nella quale un solo "nickname", necessario ad accedere alla cartella-immagini o video, venga utilizzato da più persone alle quali siano state rese note l'"username" e la "password", le quali possono in tal modo ricevere e trasmettere materiale pedo-pornografico; tale sistema rende possibile trasferire il materiale pedo-pornografico a molteplici destinatari e non si differenzia perciò dalla divulgazione vera e propria, sempre che risulti provata in capo all'agente la volontà alla divulgazione, come nel caso in cui la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più persone” (Cass. Pen., Sez. III, n° 593 del 07.12.2006).
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Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, Sentenza 4 giugno 2007, n. 252
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., emesso in data 15.12.2005, previa declaratoria della contumacia dell’imputato ex art. 420 quater commi 2 e 7 c.p.p., il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme disponeva il rinvio a giudizio di M.G., indicando l’udienza collegiale del 20.03.2006, dinanzi alla Sez. Pen. di questo Tribunale quale data di inizio della fase dibattimentale del processo.
Nel fascicolo del dibattimento venivano inseriti, oltre alla documentazione di rito, constante del certificato anagrafico e del casellario giudiziale dell’imputato, anche il verbale di perquisizione locale ex artt. 250 e ss. c.p.p. ed il verbale di sequestro a seguito della stessa, entrambi redatti in data 29.05.2003 da Ufficiali ed agenti della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, nei confronti del M.G..
A tale udienza il Tribunale dichiarava la contumacia dell’imputato, non comparso in aula senza addurre alcun legittimo impedimento benché ritualmente evocato in giudizio, disponendo poi rinvio per ulteriori incombenti alla successiva data del 26.06.2006, stante l’assenza del Presidente del Collegio.
In questa data il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento invitando le parti ad avanzare le rispettive richieste istruttorie: il Pubblico Ministero chiedeva l’audizione dei testi indicati in lista e produceva documentazione come da indice; la difesa chiedeva il controesame dei testi a carico come per legge.
Il Collegio ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti e, stante l’assenza giustificata dei testi citati, sospendeva il dibattimento e rinviava alla successiva udienza del 20.10.2006.
Dopo ulteriore rinvio disposto a tale data per il legittimo impedimento dei testi citati, previa sospensione del dibattimento il processo perveniva all’udienza del 12.01.2007, dove il Tribunale irrogava ammenda al teste A., regolarmente citato e non presentatosi in aula senza addurre alcun legittimo impedimento.
Il processo veniva poi aggiornato all’udienza del 02.04.2007, nella quale altra ammenda per ingiustificata assenza veniva irrogata ai testi G.R. e C.M., disponendosi poi ulteriore rinvio alla successiva data del 04.06.2007.
Alla odierna udienza venivano quindi escussi i testi G.R. ed A.M., previa revoca delle ammende loro comminate da parte del Collegio e, all’esito delle loro deposizioni veniva acquisita agli atti la consulenza tecnica redatta dall’A.; il Pm dichiarava poi di rinunciare all’escussione dell’ulteriore teste C.M. e, nulla osservando la difesa, il Collegio revocava l’ordinanza istruttoria nella parte in cui ammetteva tale teste.
Ulteriormente il PM produceva il verbale di perquisizione domiciliare a carico dell’imputato, redatto in data 29.05.2003 da Ufficiali ed agenti delle Polizia di Stato–Compartimento Polizia Postale di Reggio Calabria, che veniva acquisito al fascicolo dibattimentale.
Dopo tale acquisizione il Presidente del Collegio dichiarava chiuso il dibattimento ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel relativo fascicolo, dopo di che le parti passavano alla discussione, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate; il processo veniva quindi definito con lettura in pubblica udienza del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
M.G. è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del delitto di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico inerente esibizioni di minori di anni diciotto, ex art. 600-ter, comma III, c.p., per avere, utilizzando il programma di “file-sharing” denominato WINMX, divulgato e pubblicizzato a mezzo collegamento informatico via Internet, immagini a sfondo sessuale che vedevano rappresentati minori di anni diciotto ripresi nell’atto di compiere amplessi etero ed omosessuali, masturbazioni varie o in pose inequivocabilmente lascive.
Accadeva che in data 03.08.2002 gli operatori della Polizia Postale di Milano, nel corso di una operazione di monitoraggio via Internet avente l’obiettivo di individuare cessioni e/o divulgazioni in atto di materiale a contenuto pedopornografico tramite programmi di scambio files (c.d. “peer to peer”), venissero in contatto, attraverso l’utilizzo del programma denominato “WINMX”, con un’utenza informatica cui corrispondeva un IP di accesso alla Rete riferito al numero telefonico utilizzato nella casa di abitazione dell’imputato, numero attraverso il quale veniva attuato il collegamento ad Internet da quella postazione remota, sita appunto, come appurato in seguito, a Lamezia Terme in ….
Da questo contatto, effettuato una sola volta attraverso una sessione di utilizzo del programma di scambio files sopra menzionato, gli operatori della Polizia Postale ritraevano 58 immagini a contenuto pornografico, già allocate in una cartella situata sul computer presente in casa dell’imputato, computer utilizzante per il collegamento in rete il numero telefonico ********* (numero di casa della famiglia dell’imputato) e l’I.P. xxxx, il tutto in riferimento al nick-name “xxxx” utilizzato per le sessioni WINMX dall’utente dello stesso pc, delle quali immagini ben 12, secondo il rapporto stilato dagli operatori di P.G. (cfr. annotazione in atti, depositata all’udienza del 26.06.2006 dal PM), risultavano di chiara matrice pedopornografica, raffiguranti soggetti in età preadolescenziale o adolescenziale coinvolti in attività a sfondo sessuale.
Per individuare l’esatto indirizzo I.P. dell’utente, essendo il programma WINMX supportato da una catena di “servers” che non consentono la diretta visione di tali indirizzi di riferimento delle persone collegate, gli operatori di Polizia Postale utilizzavano, con apposita sessione di MS-DOS, l’apposito programma “netstat-na”, che rendeva visibile l’I.P. riferito al computer di casa dell’imputato.
A seguito dell’acquisizione di tale materiale con le modalità sopra descritte, la Procura della Repubblica di Milano delegava alla Squadra Compartimentale di Polizia Postale di Reggio Calabria specifica perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato, con atto diretto nei confronti del padre dello stesso, M. D.; nel corso della stessa M.G., dichiarandosi autore del fatto-reato (cfr. verbale di perquisizione in atti), faceva spontaneamente accedere gli operanti nella propria stanza, luogo in cui era allocato il proprio computer, procedendosi poi al sequestro dello stesso, dotato di due memorie di massa consistenti in Hard-disk estraibili; oltre alla macchina venivano sequestrati 24 Cd-Rom e 114 floppy-disk, parimenti ivi rinvenuti.
Dopo tali attività, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica in sede, territorialmente competente in quanto la contestata condotta di diffusione e pubblicizzazione del materiale a contenuto pedopornografico risultava avvenuta partendo dall’abitazione dell’imputato, sita in Lamezia Terme; la stessa Procura conferiva incarico al dott. A.M., analista informatico, di effettuare perizia sulle memorie di massa sequestrate in casa dell’imputato, onde verificare la presenza nelle stesse di ulteriore materiale pedopornografico.
Dagli esiti di indagine la Procura in sede si determinava poi a richiedere il rinvio a giudizio dell’imputato; da qui la scaturigine dell’odierno processo a carico del M.G..
Le risultanze dibattimentali consentono di ritenere accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine alla contestazione mossagli in rubrica.
Invero la condotta posta in essere dal M.G. concretizza l’elemento materiale del delitto ascrittogli in rubrica, sussistendone tutti gli elementi.
E’ anzitutto doveroso, oltre che opportuno, illustrare sinteticamente il meccanismo funzionale dei programmi informatici c.d. “peer to peer”, comunemente usati attraverso Internet per effettuare lo scambio di files, consistenti in dati, immagini, video ed anche in altri programmi informatici, permettendo agli utenti di quel particolare programma la c.d. “condivisione” dei contenuti dell’intera memoria di massa del proprio pc, o anche solo di alcune cartelle di files (quelle in sostanza che si desidera mettere a disposizione degli altri utenti collegati), quindi fra due o più “navigatori” della Rete che utilizzino quel medesimo programma, come nel caso dell’imputato è avvenuto attraverso la sessione di contatto attraverso il sistema “WINMX”.
Tali programmi consentono di poter effettuare il c.d. “download” (tecnicamente l’accesso e la materiale apprensione e trasferimento dei dati, dal computer remoto in cui sono allocati al proprio) ed anche l’”upload” (tecnicamente l’apertura e la messa a disposizione dei propri dati ad utenti che ne chiedano l’accesso attraverso il sistema), dei dati di vario genere che si desideri mettere a disposizione di terzi, i quali ovviamente devono essere utilizzatori del medesimo programma in esecuzione per tale potenziale condivisione e devono necessariamente aprire una apposita sessione dello stesso per porre in essere le due attività sopra descritte.
Attraverso un normale collegamento ad Internet, indipendentemente dalla velocità di connessione di cui si disponga (che incide naturalmente solo sul tempo che può impiegarsi ad effettuare lo scarico o il caricamento da e nei pc dei files che vengono immessi nel “circuito” di riferimento), lanciando l’apposito programma e digitando in una stringa di ricerca all’interno dello stesso apposite parole-chiave (fra cui titoli di films o di brani musicali, espressioni particolari legate al mondo della pornografia, nomi di giochi per pc e così via), si entra in contatto con tutti gli altri utenti sparsi per la Rete che in quel momento abbiano acceso il proprio computer, attivato una connessione ad Internet e lanciato in esecuzione quello stesso programma; una volta immessa la parola-chiave prescelta verranno visualizzati in una finestra del programma tutta una serie di cartelle o di files che abbiano nella loro denominazione quella parola chiave o una parte di essa, files e cartelle allocati nelle memorie dei computer di alcuni fra tutti gli utenti in quel momento connessi, dopo di che basta cliccare sul link (contatto visivo sullo schermo del computer) di riferimento di ognuno di essi per effettuare il “download” dei dati così richiesti sul proprio pc.
L’utente che invece voglia mettere a disposizione di terzi il contenuto di files o cartelle in suo possesso già allocati nella memoria del suo pc, andrà ad immettere, sempre attraverso un apposito comando presente in una delle finestre del programma, quelle cartelle e quei files in una sorta di “deposito” virtuale posto a disposizione degli altri utenti del programma prescelto, consentendo a questi ultimi di ritrarre una copia di quegli stessi dati attraverso il collegamento informatico venutosi ad attuare.
Comunemente tali programmi vengono denominati di “file-sharing” (dall’inglese “to share”, che può tradursi condividere), ed i più famosi ed utilizzati sono i noti BEARSHARE ed E-MULE, da tempo ormai entrati nel bagaglio informatico della gran parte dei navigatori di Internet; il programma WINMX, all’epoca dei fatti utilizzato dall’imputato per porre in essere la condotta contestatagli, rappresenta l’antesignano di tali prodotti, avente caratteristiche tecnico-funzionali un po’ più arcaiche e segnatamente rilevanti in ordine alla sussunzione di tale condotta nello schema astratto di cui all’art. 600 ter, comma III, c.p..
Infatti, aspetto di fondamentale importanza per quel che attiene alla valutazione della condotta posta in essere dal M.G., mentre Bearshare ed E-mule consentono, mediante appositi comandi, di eliminare la funzione di “upload”, impedendo così il prelievo di copie dei propri files, negando l’accesso agli altri utenti, temporaneamente o meno, anche alle cartelle di files che in precedenza si fosse scelto di condividere (creando così una sorta di sospensione o interruzione della condivisione in uscita dei dati in proprio possesso), le caratteristiche tecniche di WINMX non consentono il blocco, la sospensione o l’interruzione dell’upload, per cui una volta immessi i dati in proprio possesso nella virtuale disposizione degli altri utenti del programma, non è più possibile impedirne l’eventuale apprensione da parte dei terzi.
L’elemento materiale del delitto contestato si configura perciò, a carico del M.G., in base a tre fondamentali rilievi: 1) la gran mole di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all’utilizzo in via esclusiva, da parte sua, del computer sito nella casa familiare e posto sotto sequestro nell’ambito del procedimento in oggetto; 2) la palese natura pedopornografica di 16 delle 58 immagini scaricate dagli operatori della Polizia Postale di Milano durante la sessione di contatto, tramite WINMX, col computer di proprietà ed uso dello stesso M.G.; 3) l’allocazione dei files di riferimento, per tali immagini, in una cartella condivisa e messa a disposizione di una serie indeterminata di utenti di quello stesso programma, liberamente accessibile a tale pluralità di soggetti.
Relativamente al primo punto, dalla relazione depositata dal dott. A., consulente del PM escusso quale teste all’odierna udienza, emerge che il nome dell’imputato (M.G.) risulta associato a 2264 menzioni in tutto lo spazio degli “hard disks” analizzati dal consulente ed installati sul computer posto sotto sequestro; anche il nome “M.G.” compare ben 983 negli stessi, ed è inoltre rapportabile all’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio e la ricezione di posta elettronica sul pc (unico account di posta elettronica, fra l’altro, utilizzato su quella postazione), ossia xxxx.it; l’imputato inoltre svolge la professione di consulente informatico presso la C. di Lamezia Terme, si occupa di creazione e manutenzione di siti internet per alcune piccole aziende locali ed è studente di Ingegneria Informatica presso l’Università della Calabria; nessuno dei familiari con lui conviventi (il padre M.D., il fratello M.G.G. e la madre C.N. – cfr. stato di famiglia agli atti), possiedono la stessa dimestichezza e cognizione dell’imputato coi programmi informatici, per cui non paiono esservi soverchi dubbi sull’attribuibilità materiale allo stesso della condotta contestata, evidenza corroborata anche dalle dichiarazioni confessorie rilasciate dal M.G. e riportate nel verbale di perquisizione locale del 29.05.2003 in allegato (cfr. verbale agli atti).
Per quanto attiene al secondo aspetto si evidenzia come, nel novero delle immagini acquisite agli atti e scaricate, come detto, dagli operatori di Polizia Postale durante la sessione del 03.08.2002 dal computer del M., le n. 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 55, 57, 61, 72, 80, 82, 88 (così numerate nel fascicolo documentale prodotto dal PM all’udienza del 26.06.2006), ossia 16 fra quelle copiate dal pc dell’imputato a seguito del collegamento, ritraggano soggetti indiscutibilmente minorenni per chiare fattezze e caratteristiche fisiche, impegnati in varie attività a sfondo sessuale quali amplessi a carattere etero ed omosessuale, masturbazioni anche di gruppo e pose lascive varie (cfr. foto versate nel fascicolo dibattimentale).
In relazione al terzo aspetto, come confermato dal teste G.R. nel corso della sua deposizione, attivando una sessione di WINMX con apertura di un collegamento in Rete si consente a tutte le persone potenzialmente collegate tramite Internet ed utilizzanti quello stesso programma l’accesso e la condivisione (quindi ovviamente il “download”) di tutti i files contenuti nelle cartelle messe a disposizione dei terzi, quindi non si attua un semplice trasferimento diretto verso soggetti ben specificati, ma una vera e propria divulgazione e pubblicazione di tutto il materiale informatico che si sia in tal modo approntato.
Tale interpretazione di questa risultanza di fatto è per di più avallata da autorevole e costante giurisprudenza, dal cui indirizzo questo Tribunale non rileva motivi per discostarsi nel caso di specie, secondo cui: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600 ter, comma III, c.p. non è sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti, ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone” (Cass. Pen., Sez. III, n° 12372 del 17.03.2003), o anche: “Sussiste il delitto di cui all’art. 600 ter c.p. qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti ovvero quando le propaghi attraverso usenet, inviandole ad un gruppo o lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare” (Cass. Pen., Sez. III, n° 5397 dell’11.02.2002); da rilevare poi che la stessa giurisprudenza è chiara ed esplicita nell’affermare che “Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nella più lieve ipotesi di cui all’art. 600 ter, comma IV, c.p.” (Cass. Pen., Sez. V, n. 4900 del 03.02.2003).
Non v’è dubbio infatti che, dal monitoraggio e dal controllo effettuato dagli operatori di Polizia Postale all’atto dell’accesso alle cartelle messe a disposizione dal M. sul programma WINMX, lo scambio e la diffusione del materiale pedopornografico in esse contenuto non si sia appuntato su specifici e predeterminati soggetti in un contatto diretto ed univoco, ma sulla messa a disposizione di tale materiale nei confronti di una indistinta comunità di potenziali utilizzatori di quel particolare programma di “file-sharing”.
Tali circostanze, pienamente confermative di quanto riportato negli allegati verbali di resoconto delle operazioni di accesso al programma WINMX e di produzione delle immagini scaricate, di perquisizione e di sequestro e riscontranti i contenuti degli stessi, sono state ulteriormente confermate in dibattimento dalle deposizioni dei testi G. ed A..
Il primo ha ribadito come la connessione da lui stesso attivata in data 03.08.2002 (all’epoca dei fatti il G., in servizio presso il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, era stato l’operatore tecnico esperto incaricato del monitoraggio via Internet sullo scambio di materiale pedopornografico attraverso il programma WINMX), abbia portato al contatto con il computer presente in casa dell’imputato, dal quale sono state ritratte le immagini le cui copie sono state versate agli atti nella produzione documentale del 26.06.2006 (cfr. immagini in allegato), confermando sia il numero telefonico che l’I.P. riferibile al pc ed all’account Internet del M.; ha inoltre confermato la circostanza dell’allocazione delle cartelle contenenti le immagini “de quo” proprio sullo spazio-dati messo a disposizione per il download da parte di tutti gli altri potenziali utenti, tramite WINMX, da parte del M.G., senza alcuna “forzatura” per l’accesso ai contenuti del pc (quindi senza alcuna intrusione non autorizzata nella banca dati informatica del M.G.), nonché la possibilità di percezione, da parte dell’imputato, mediante l’utilizzo del programma di cui sopra, di quanti utenti stessero scaricando dal suo hard disk i dati così condivisi (cfr. pp. 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18 e 22 del verbale di deposizione del teste all’odierna udienza).
Il secondo, confermando pienamente i contenuti della propria relazione tecnica, successivamente acquisita agli atti, ha confermato la presenza fisica sul pc dell’imputato, all’atto della sua analisi, di ben 5 dei files a contenuto pedopornografico già scaricati dalla Polizia Postale di Milano dallo stesso nella sessione di contatto del 03.08.2002, nonché di altri a medesimo contenuto presenti nei due hard disks della macchina; ha inoltre evidenziato tutta la serie di circostanze relative ai gravissimi, precisi e concordanti indizi attorno all’utilizzo esclusivo del pc da parte del M.G. già messi in luce in precedenza, nonché il fatto che i suindicati cinque files, scaricati a suo tempo dalla Polizia Postale fossero ancora inseriti in cartelle suscettibili di condivisione tramite WINMX, programma fra l’altro installato in entrambi gli hard disk sequestrati all’imputato ed analizzato dal consulente tecnico escusso (cfr. pp. 24, 25, 26, 28 e 40 del verbale di deposizione del teste all’odierna udienza).
Entrambi i testi escussi sono apparsi chiari, precisi e concordanti nelle loro deposizioni, dovendo ritenersi gli stessi pienamente attendibili e degni della massima credibilità, viste anche le loro indiscusse competenze tecniche in campo informatico.
Deve poi ritenersi sussistente, a carico dell’imputato, anche l’elemento psicologico del contestato delitto, rappresentato dal generico dolo consistente nella piena coscienza e volontà di allocare i files a contenuto pedopornografico nell’apposito spazio virtuale del programma WINMX, mettendoli così a disposizione di una indefinita potenzialità di utenti, unitamente alla chiara consapevolezza della peculiare natura di quelle immagini ed al disvalore giuridico della propria condotta, aspetti fra l’altro da ritenersi ampiamente rappresentabili “ante” ad un esperto utilizzatore di programmi informatici e navigatore della Rete come il M.G..
Anche sotto tale aspetto, afferente la volontà e consapevolezza della divulgazione, il Collegio ritiene di dovere aderire al preciso indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “Commette il delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter cod. pen. e non quello di mera cessione dello stesso, prevista al comma quarto del medesimo articolo, non solo chi utilizzi programmi di "file-sharing peer to peer", ma anche chi impieghi una "chat line", spazio virtuale strutturato in canali, nella quale un solo "nickname", necessario ad accedere alla cartella-immagini o video, venga utilizzato da più persone alle quali siano state rese note l'"username" e la "password", le quali possono in tal modo ricevere e trasmettere materiale pedo-pornografico; tale sistema rende possibile trasferire il materiale pedo-pornografico a molteplici destinatari e non si differenzia perciò dalla divulgazione vera e propria, sempre che risulti provata in capo all'agente la volontà alla divulgazione, come nel caso in cui la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più persone” (Cass. Pen., Sez. III, n° 593 del 07.12.2006).
Tenuto conto di questo e dei criteri indicati nell’art. 133 c.p. appare congruo ed equo, per l’adeguamento alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, condannare M.G. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.
In favore dell’imputato possono poi riconoscersi circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, in considerazione della sua totale incensuratezza e della contenuta entità quantitativa del fatto, così riducendosi la pena inflitta ad anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
In considerazione di quanto stabilito all’art. 535 c.p.p., quale conseguenza della inflitta condanna, devono essere poste a carico del condannato le spese processuali.
Sussistono i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 163 e 175 c.p., per concedere all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena, dovendosi ritenere che lo stesso si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori azioni delittuose (previsione fondata sull’assoluta incensuratezza dello stesso), e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 c.p., considerata l’indubbia funzionalità e destinazione dell’apparecchiatura in sequestro ai fini della commissione del ritenuto delitto, deve disporsi la confisca e successiva distruzione del personal computer in sequestro e di tutto il materiale informatico in esso contenuto, delegando allo scopo l’organo di P.G. già effettuante il sequestro stesso.
Ricorrono, infine, valide ragioni per indicare in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 544, comma III, c.p.p.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara M.G. colpevole del delitto lui ascritto in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,
ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Visto l’art. 240 c.p.,
ordina la confisca e distruzione del personal computer in sequestro, delegando allo scopo l’organo di P.G. già procedente.
Visto l’art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Lamezia Terme, lì 04.06.2007
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE
CARMINE DE ROSE
Fonte: Il testo della sentenza è tratto da www.altalex.it
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L'apporto dell'I.C.T. alla moderna criminalistica-Roma 4 Aprile 2012
post pubblicato in diario, il 26 marzo 2012
FACOLTA’ DI MEDICINA e ODONTOIATRIA
CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE
FACOLTA’ DI MEDICINA e ODONTOIATRIA
CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE
MERCOLEDI 4 APRILE 2012
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14,30 Il Pubblico Ministero e il Giudice di fronte alle possibilità offerte dalla prova scientifica
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17.15 Dalla scena del crimine al laboratorio e al processo:
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18,45 Conclusioni
Avv. Prof. Gaetano Pecorella – Presidente Associazione:
"Centro Studi Politiche per la Sicurezza"
EVENTO ACCREDITATO DALL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI ROMA
(5 CREDITI)
PARTECIPAZIONE GRATUTITA
In tema di Sindrome da alienazione parentale (P.A.S.)
post pubblicato in diario, il 7 marzo 2012
Definizione della Sindrome da alienazione parentale
Dagli anni settanta si assiste ad un proliferare di controversie sulla custodia dei figli che non ha precedenti nella storia.
Questo aumento e’ stato innanzi tutto il risultato di due recenti sviluppi nel campo delle cause per affidamento, cioè la sostituzione del principio (o presunzione) della tenera età con quello dell’interesse prevalente del bambino e l’aumentata popolarità del concetto di affidamento congiunto. Si partiva dal presupposto che le madri, in virtù del fatto che sono donne, fossero intrinsecamente superiori agli uomini come educatrici dei figli. Di conseguenza il padre doveva fornire al tribunale prove convincenti di gravi deficienze da parte della madre prima che il tribunale prendesse in seria considerazione l’assegnazione dello status di affidatario al padre. Con la sostituzione del principio dell’interesse prevalente del bambino al principio della tenera età fu data istruzione ai tribunali di ignorare il sesso nel prendere in considerazione l’affidamento e di valutare solo le capacità genitoriali, specialmente quei fattori che fossero connessi all’ interesse prevalente del bambino. La conseguenza del cambiamento e’ stata un proliferare di cause per affido poiché i padri così avevano una maggiore opportunità di ottenere lo status di affidatario. Presto venne di moda il concetto di affidamento congiunto che erodeva ancora il tempo concesso alle madri affidatarie da trascorrere con i figli. Ancora una volta questo cambiamento portava ad un aumento e intensificazione delle cause per l’affido.
In relazione al proliferare di cause per affido si e’ visto un drammatico aumento di un disturbo raramente riscontrato in precedenza, un disturbo che io chiamo SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE. In questo disturbo vediamo non solo la programmazione (lavaggio del cervello) del bambino da parte di un genitore per denigrare l’altro genitore, ma contributi dello stesso bambino a sostegno della campagna di denigrazione del genitore che tende ad estraniare contro il genitore estraniato. A causa del contributo del bambino non ho considerato adatti i termini lavaggio del Icervello, programmazione o altri equivalenti. Di conseguenza nel 1985 ho introdotto l’espressione SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE per includere questi due fattori concomitanti. Pertanto suggerisco questa definizione della sindrome da alienazione parentale: la sindrome da alienazione parentale e’ un disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per l’affidamento dei figli. La sua principale manifestazione e’ la campagna di denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione. Essa deriva dall’associarsi dell’indottrinamento da parte di uno dei genitore che programma (fa il lavaggio del cervello) e il contributo personale del figlio alla denigrazione del genitore che costituisce l’obiettivo di questa denigrazione. In presenza di abusi veri o di abbandono da parte del genitore, tale animosità può essere giustificata e in questo caso non e’ possibile utilizzare la PAS come spiegazione dell’animosità del bambino.
LA PAS NON E’ LA STESSA COSA DEL LAVAGGIO DEL CERVELLO
E’ stata una sorpresa per me trovare un’errata interpretazione nella definizione della PAS in testi sia legali che di igiene mentale. In particolare ci sono molti che usano l’espressione come sinonimo di lavaggio del cervello o condizionamento da parte di un genitore. Non si fa riferimento al contributo personale del bambino alla vittimizzazione del genitore designato come bersaglio. Coloro che commettono questo errore non hanno afferrato un elemento estremamente importante che riguarda l’eziologia, le manifestazioni e anche la cura della PAS. L’espressione PAS si riferisce soltanto alla situazione in cui la programmazione parentale si unisce alla rappresentazione da parte del bambino del disprezzo nei confronti del genitore denigrato. Se avessimo a che fare solo con l’indottrinamento da parte del genitore avrei semplicemente conservato le espressioni lavaggio del cervello e/o programmazione. Poiché la campagna di denigrazione implica la suddetta combinazione, ho ritenuto che fosse giustificata una nuova espressione che abbracciasse entrambi i fattori contributivi. Inoltre e’ stato il contributo del bambino che mi ha portato al concetto della eziologia e patogenesi del disturbo. La comprensione del contributo del bambino e’ importante nella realizzazione delle indicazioni terapeutiche descritte in questo libro.
LA RELAZIONE TRA LA PAS E LA VERA E PROPRIA VIOLENZA E/O ABBANDONO
Sfortunatamente l’espressione PAS e’ spesso usata per far riferimento all’animosità che il bambino può nutrire contro un genitore che ha effettivamente usato violenza sul bambino, specialmente per un lungo periodo. L’espressione e’ stata usata in riferimento alle categorie principali di violenza da parte di un genitore: fisica, sessuale ed emozionale. Tale uso indica un’errata comprensione della PAS. L’espressione PAS si può usare solo quando il genitore “bersaglio” non ha evidenziato nessun atteggiamento prossimo al grado di comportamento alienante che potrebbe giustificare la campagna di denigrazione messa in atto dal bambino. Piuttosto, in casi tipici, la maggioranza degli esaminatori giudicherebbe il comportamento del genitore preso di mira normale e affettuoso o, nel peggiore dei casi, lievemente carente nella capacità genitoriale. E’ l’esagerazione di difetti e manchevolezze di scarsa importanza che è il marchio della PAS. Quando esiste vera e propria violenza, allora l’alienazione di risposta da parte del bambino e’ giustificata e non e’ applicabile la diagnosi di PAS.
I genitori programmatori che sono accusati di provocare la PAS nei loro figli sostengono talvolta che la campagna di denigrazione da parte dei figli e’ giustificata dalla autentica violenza e/o negligenza da parte del genitore denigrato.
Accade che questi genitori “indottrinanti’ sostengano che la controaccusa da parte del genitore bersaglio che il genitore programmatore induca la PAS, sia una copertura, una manovra diversiva , ed indichi il tentativo da parte del genitore denigrato di gettare una cortina fumogena sopra le violenze e/o la negligenza che hanno giustificato l’astio del bambino. Vi sono dei genitori che usano davvero violenza e/o trascurano il bambino, i quali negano le loro violenze e spiegano l’animosità del bambino come programmata da parte dell’altro genitore. Questo non esclude l’esistenza di genitori veramente innocenti che sono davvero vittimizzati da una ingiustificata campagna di denigrazione. Quando si verificano tali accuse incrociate, cioè autentica violenza e/o negligenza contro autentica PAS, e’ necessario che l’esaminatore conduca una ricerca dettagliata per controllare a quale categoria appartengano le accuse del bambino, cioè, autentica PSA o autentica violenza e/o negligenza. In alcune situazioni questa differenziazione può non essere facile, specialmente quando vi e’ stata della violenza e/o negligenza e la PAS e’ stata sovrapposta con la conseguenza di una disapprovazione superiore a quella giustificata dalla situazione. Per questo motivo e’ spesso cruciale una indagine attenta per fare una diagnosi esatta. Colloqui congiunti con tutte le parti in causa in tutte le combinazioni possibili di solito aiutano a scoprire la verità in situazioni del genere.
LA PAS COME FORMA DI VIOLENZA SUI BAMBINI
E’ importante che chi conduce l’esame si renda conto che un genitore che inculca la PAS in un bambino commette una forma di violenza emozionale in quanto questa programmazione può produrre nel bambino non solo una alienazione permanente da un genitore affettuoso, ma anche turbe psichiatriche. Un genitore che programma sistematicamente un bambino per spingerlo ad una condizione di continua denigrazione e rifiuto di un genitore affettuoso e devoto rivela un totale disprezzo per il ruolo che il genitore alienato ha nell’educazione del bambino. Il genitore alienante determina la rottura di un legame psicologico che potrebbe, nella maggioranza dei casi, rivelarsi di grande importanza per il bambino, nonostante la separazione o il divorzio dei genitori. Questi genitori che esibiscono questi comportamenti alienanti, rivelano un grave deficit nel loro ruolo genitoriale, un deficit che dovrebbe essere preso in seria considerazione dal tribunale nel decidere lo stato di primo affidatario. La violenza fisica e/o sessuale nei confronti di un bambino sarebbe prontamente considerata dal tribunale motivo per assegnare la custodia primaria al genitore che non ha commesso la violenza. La violenza emozionale e’ molto più difficile da giudicare obbiettivamente, specialmente perché molte forme di violenza emozionale sono sottili e difficili da verificare in un tribunale. Tuttavia la PAS è spessissimo identificata prontamente, e i tribunali farebbero bene a considerarne la presenza come manifestazione di violenza emozionale da parte di un genitore programmatore.
Di conseguenza i tribunali, quando valutano i pro e i contro del trasferimento di custodia, fanno bene a ritenere che il genitore che programma una PAS dimostra un grave deficit parentale. Non intendo suggerire che un genitore che provoca una PAS debba essere automaticamente privato della custodia primaria, ma solo che questo atteggiamento debba essere considerato un grave deficit della capacità parentale, una forma di violenza emozionale, e che ad esso sia data seria considerazione quando viene valutata la decisione sulla custodia. In questo libro io do indicazioni specifiche riguardo alle situazioni in cui tale trasferimento non solo e’ auspicabile, ma anche cruciale per proteggere i figli dall’alienazione perenne dal genitore bersaglio.
“LA PAS NON ESISTE PERCHE’ NON E’ NEL DSM-IV”
Ci sono alcuni, specialmente l’accusa nelle cause per affidamento, che affermano che non esiste un’entità come la PAS, che e’ solo una teoria , o che e’ la “teoria di Gardner ”. Alcuni sostengono che ho inventato la teoria , sottintendendo che si tratta del frutto della mia immaginazione. L’argomento principale addotto a giustificazione di questa posizione e’ che non appare nel DSM-IV. I comitati del DSM sono comprensibilmente abbastanza conservatori riguardo all’inclusione di fenomeni clinici descritti di recente e richiedono molti anni di ricerche e pubblicazioni prima di prendere in considerazione l’inclusione di un disturbo, e questo e’ giusto. La PAS esiste! Qualunque avvocato coinvolto in cause di affidamento può testimoniarlo. Professionisti di salute mentale e legali devono averla osservata. Può darsi che non abbiano voglia di riconoscerla. E’ possibile che le diano un altro nome (come “alienazione parentale”). Ma ciò non ne esclude l’esistenza. Un albero esiste come albero a prescindere dalle reazioni di quelli che lo guardano. Un albero esiste anche se altri potrebbero dargli un altro nome. Se un dizionario scegliesse di omettere la parola “albero“ dalla sua compilazione di parole, ciò non significherebbe che l’albero non esiste. Significa solo che le persone che hanno scritto quel libro hanno deciso di non includere quella parola particolare. Allo stesso modo, se qualcuno guarda un albero e dice che quell’albero non esiste, ciò non lo fa sparire. Indica soltanto che l’osservatore, per una ragione qualsiasi, non vuole vedere ciò che è proprio davanti a lui. Riferirsi alla PAS come ad una teoria o alla “teoria di Gardner” implica la non esistenza del disturbo. Implica che si tratta del frutto della mia immaginazione e che non ha basi nella realtà. Dire che la PAS non esiste perché non e’ elencata nel DSM-IV e’ come dire nel 1980 che l’AIDS non esiste perché non e’ in elenco nei normali testi medici di diagnostica. La PAS non e’ una teoria ma un fatto. Le mie idee sulla sua eziologia e la sua psicodinamica potrebbero pure essere chiamate teoria. La domanda cruciale dunque e’ se la mia teoria relativa all’eziologia e alla psicodinamica della PAS sia ragionevole, e se le mie idee siano compatibili con i fatti. Sta ai lettori di questo libro deciderlo.
Ma innanzi tutto perché questa controversia? Quanto all’esistenza o meno della PAS, di solito non troviamo controversie del genere a proposito della maggioranza di altre entità in psichiatria. Gli operatori possono avere opinioni diverse sulla eziologia e la cura di un particolare disturbo psichiatrico, ma c’e’ di solito un certo consenso sulla sua esistenza. Dovrebbe esser il caso di un disturbo relativamente “puro” come la PAS, un disturbo che e’ facilmente diagnosticabile a causa della somiglianza dei sintomi nei bambini quando si mettono a confronto due famiglie diverse.
Nel corso degli anni ho ricevuto lettere da persone che hanno detto sostanzialmente: “Il suo libro sulla PAS e’ inquietante. Lei non mi conosce, eppure mi e’ sembrato di leggere la biografia della mia famiglia. Lei ha scritto il suo libro prima che cominciassero tutti questi problemi nella mia famiglia. E’ come se avesse previsto quello che sarebbe accaduto.” Perché dunque tutta questa disputa sull’esistenza o meno della PAS?
Una spiegazione sta nella situazione in cui la PAS nasce: controversie feroci per l’affidamento dei figli. Quando viene portato davanti ad un tribunale un problema nel corso di un procedimento accusatorio, e’ necessario che una parte prenda la posizione opposta all’altra per poter prevalere in quel tribunale. E’ verosimile che un genitore accusato di provocare la PAS in un bambino assuma un avvocato che può invocare l’argomento che una cosa come la PAS non esiste. E se questo avvocato può dimostrare che la PAS non e’ elencata nel DSM-IV, allora la posizione si può considerare ”provata”. Per me, l’unica cosa che questo prova e’ che il DSM-IV non ha ancora messo la PAS in lista. Prova anche i livelli a cui i membri della professione legale si abbassano per sostenere zelantemente la posizione del loro cliente, non importa quanto ridicoli siano i loro argomenti e quanto siano distruttivi per i bambini.
Un fattore importante che spiega la mancata elencazione della PAS nel DSM-IV, e’ legato a problemi politici.
Non e’ probabile che argomenti “caldi” o “controversi” ottengano il consenso che problemi più neutri godono.
Come dimostrerò più sotto, la PAS e’ stata trascinata nell’arena politico-sessuale, e coloro che volessero appoggiare la sua inclusione nel DSM-IV si troverebbero probabilmente invischiati in violente controversie e oggetto di disprezzo, di rifiuto e di derisione. La via più facile quindi e’ evitare di essere coinvolti in dispute così infiammate, anche se ciò vuol dire omettere dal DSM uno di disturbi più comuni dei bambini.
La PAS e’ un disturbo relativamente distinto ed e’ più facilmente diagnosticato di molti altri disturbi del DSM-IV. In questo momento escono articoli e viene sempre più citato nelle decisioni dei tribunali. Nel corso di questo libro verranno citati articoli sulla PAS nella letteratura scientifica. Inoltre appaiono con sempre maggiore frequenza decisioni di tribunali in cui e’ citata la PAS. Io continuo ad elencarle nel mio sito WEB via via che appaiono. La mia speranza e’ che quando verranno formati i comitati per la preparazione del DSM-IV, il comitato o comitati che prenderanno in esame l’inclusione, ritengano opportuno inserire la PAS e abbiano il coraggio di opporsi a chi fa resistenza per il bisogno di negare la realtà del mondo, quale che sia il motivo. Può interessare il lettore notare che se la PAS alla fine viene inclusa nel DSM, il suo nome sarà cambiato e verrà incluso il termine disturbo, l’etichetta corrente usata per le malattie psichiatriche che permettono l’inclusione. Potrebbe benissimo prendere il nome di “ disturbo di alienazione parentale .”
LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE NON E’ UNA SINDROME
Ci sono alcuni che sostengono che la PAS non e’ veramente una sindrome. Questa critica, come molte, si sente specialmente in tribunale nel contesto di cause per l’affidamento dei figli.
E’ un argomento spesso sostenuto da coloro che sostengono che la PAS non esiste. La PAS è un disturbo molto specifico. Una sindrome è, per definizione medica, un gruppo di sintomi che si presentano insieme e che caratterizzano un disturbo specifico. I sintomi, per quanto apparentemente disparati, possono essere raggruppati insieme per una eziologia comune o una causa basilare sottostante. Inoltre c’è compattezza riguardo a questo gruppo in quanto la maggioranza, se non tutti i sintomi, appaiono insieme. Di conseguenza c’è una specie di purezza che una sindrome possiede che non si può trovare in altre sindromi. Per esempio una persona che soffre di polmonite da pneumococco può avere dolori al petto, tosse, espettorato purulento e febbre. Tuttavia un singolo individuo può anche avere la malattia senza che si manifestino tutti questi sintomi. La sindrome è più spesso “pura” perché la maggior parte dei sintomi, se non tutti, prevedibilmente si manifestano. Un esempio è la sindrome di Down, che include una schiera di sintomi apparentemente disparati che non sembrano avere un legame in comune. Questi includono: ritardo mentale, espressione facciale di tipo mongoloide, labbra pendule, occhi obliqui, mignolo corto e pieghe caratteristiche nel palmo della mano. C’è qui una compattezza in quanto coloro che soffrono della Sindrome di Down spesso si assomigliano moltissimo e, tipicamente, evidenziano tutti questi sintomi. L’eziologia comune di questi sintomi disparati è correlata ad una specifica anormalità cromosomica. E’ questo fattore genetico che è responsabile del collegamento fra questi sintomi apparentemente disparati. C’è dunque una causa primaria, basilare della Sindrome di Down: una anormalità genetica. Allo stesso modo la PAS è caratterizzata da un gruppo di sintomi che di solito appaiono insieme nel bambino, specialmente nei casi di media e grave entità. Questi includono:
1. Una campagna di denigrazione.
2. Razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione.
3. Mancanza di ambivalenza.
4. Il fenomeno del “pensatore indipendente”
5. Sostegno al genitore alienante nel conflitto parentale
6. Assenza di senso di colpa riguardo alla crudeltà verso il genitore alienato e
alla sua utilizzazione nel conflitto legale.
7. La presenza di sceneggiature “prese a prestito”
8. Allargamento dell’animosità verso gli amici e/o la famiglia estesa del genitore alienato.
Generalmente i bambini che soffrono della PAS manifestano la maggior parte di questi sintomi o anche tutti. Ciò accade, in modo quasi uniforme, nei casi di media e grave entità. Tuttavia nei casi lievi è possibile che non tutti gli otto sintomi siano evidenti. Quando i casi lievi si aggravano è altamente probabile che la maggior parte dei sintomi o tutti si manifestino. Questa compattezza ha come conseguenza che tutti i bambini che soffrono di PAS si rassomiglino. E’ a causa di queste considerazioni che la PAS è una diagnosi relativamente “pura” che può facilmente essere fatta da coloro che non abbiano qualche motivo per non voler vedere quello che è proprio davanti a loro. Come per altre sindromi, c’è una causa alla base: una programmazione da parte di un genitore alienante con contributi da parte del bambino programmato. E’ per questo motivo che la PAS è davvero una sindrome, ed è una sindrome secondo la migliore definizione medica del termine.
CHI DIAGNOSTICA LA PAS E’ SESSISTA
Un altro motivo alla base della controversia riguardante l’esistenza della PAS è collegato al fatto che, nella stragrande maggioranza delle famiglie è la madre il programmatore più probabile e il padre la vittima della campagna di denigrazione. Sin dai primi anni 80, quando ho cominciato a osservare questo disturbo, ho rilevato che, nell’85 – 90 % dei casi nei quali sono stato coinvolto, la madre è il genitore alienante e il padre il genitore alienato. Per semplicità di comunicazione ho dunque usato spesso il termine madre per riferirmi all’alienatore e il termine padre per riferirmi al genitore alienato. Di recente ho condotto un’indagine informale tra circa 50 professionisti di salute mentale e legali che sapevo essere a conoscenza della PAS e avere a che fare con famiglie di questo tipo. Ho rivolto una semplice domanda: qual’è la proporzione delle madri rispetto ai padri che sono validi programmatori della PAS? Le risposte oscillavano da un 60 al 90 % dei casi in cui le madri erano alienatori primari. Solo una persona sosteneva un rapporto di 50 /50, e nessuno sosteneva che si trattava del 100 % delle madri. Nell’edizione del 1998 del mio libro LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE, specialmente nel quinto capitolo, parlo di questa differenza di genere con maggiori dettagli e fornisco riferimenti alla letteratura scientifica che conferma la preponderanza delle madri sui padri nell’indurre la PAS con successo sui figli. Negli ultimi anni è diventato “politicamente rischioso“ e persino “politicamente scorretto“ descrivere le differenze di genere. Queste differenziazioni sono accettabili per disturbi come il cancro al seno e le malattie dell’utero e delle ovaie. Ma quando ci si muove nel campo degli schemi della personalità e delle turbe psichiatriche, si può essere marchiati come “ sessisti “, a prescindere dal proprio sesso. E questo accade specialmente se è un uomo a sostenere la maggiore probabilità di prevalenza di un disturbo psichiatrico tra le donne. L’avere affermato che è molto più probabile che sino le donne piuttosto che gli uomini a provocare la PAS, mi ha esposto a queste critiche. Il fatto che la maggior parte degli altri professionisti che si occupano di controversie sull’affidamento dei figli abbiano fatto la stessa affermazione non mi protegge dalla critica che si tratta di un’affermazione sessista. Il fatto che io raccomandi che sia comunque affidata la custodia primaria alla maggioranza delle madri che provocano la PAS non sembra proteggermi da questa critica. La mia posizione fondamentale è sempre stata nel dare un’indicazione a favore della custodia primaria è che i bambini siano di preferenza assegnati al genitore con cui hanno il legame psicologico più forte e più sano. Poiché la madre è stata spessissimo la custode primaria e poiché è disponibile nei confronti dei figli più spesso del padre ( non faccio commenti sulla positività o negatività della cosa, dico solo che le cose stanno così), è molto spesso designata dai tribunali come custode primario preferibile. ( o affidatario n.d.t.) In qualche modo questa posizione è stata trasformata da alcuni critici in sessismo contro le donne.
LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE E LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE
Una falsa accusa di violenza sessuale è talvolta considerata un derivato o effetto della PAS. Un’ accusa di questo genere può servire come arma estremamente efficace nelle cause per l’affidamento. Ovviamente la presenza di tali false accuse non preclude l’esistenza di autentica violenza sessuale, anche nel contesto della PAS.
In anni recenti alcuni osservatori hanno usato l’espressione PAS per riferirsi ad una falsa accusa di violenza sessuale nel contesto di una controversia per l’affidamento. In alcuni casi le due espressioni sono usate come sinonimi. Questa è una percezione erronea della PAS. Nella maggior parte dei casi in cui è presente la PAS, non viene mossa alcuna accusa di violenza sessuale. In alcuni casi, comunque, specialmente dopo che alcune manovre di esclusione sono fallite, emerge l’accusa di abuso sessuale. L’accusa di violenza sessuale, dunque, è spesso una conseguenza o derivato della PAS ma certamente non è un sinonimo. Inoltre vi sono casi di divorzio in cui l’accusa di violenza sessuale può presentarsi senza una preesistente PAS. In tali circostanze, naturalmente, si deve prendere in seria considerazione la possibilità che vi sia stata violenza sessuale, specialmente se l’accusa è precedente alla separazione coniugale.
Un altro fattore attivo nel bisogno di negare la PAS e di relegarla al livello di teoria, è il suo collegamento con le accuse di violenza sessuale. Nel corso di questo libro faccio frequente menzione del fatto che l’accusa di violenza sessuale è una conseguenza possibile o derivato della PAS. Secondo la mia esperienza l’accusa di violenza sessuale non è presente nella maggior parte dei casi di PAS. Ci sono alcuni tuttavia, che equiparano la PAS all’accusa di violenza sessuale o ad una falsa accusa di violenza sessuale. Per mia esperienza quando nel contesto di una PAS emerge un’accusa di violenza sessuale, specialmente dopo il fallimento di una serie di manovre di esclusione, è molto più probabile che l’accusa sia falsa che vera. Sostenere che un’accusa di violenza sessuale possa essere falsa è anche politicamente rischioso in anni recenti e “politicamente non corretto”. Quelli di noi che hanno resistito e hanno sostenuto questa affermazione, sia all’interno che all’esterno del campo della PAS, sono stati soggetti a critiche enormi, spesso infiammate e irrazionali. Per mia esperienza è più probabile che le accuse di violenza sessuale, che sorgono nel contesto di situazioni di PAS, siano dirette verso uomini piuttosto che donne. Di conseguenza, in caso di violenza sessuale nel contesto di controversie per l’affidamento, di solito testimonio a favore dell’uomo. Ciò, chissà perché, prova che io sono “sessista”. Il fatto che io abbia spessissimo testimoniato a sostegno delle donne nell’indicare la designazione del genitore affidatario, anche quando c’è stata un’accusa di violenza sessuale, non sembra scacciare questa leggenda.
LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE E L’ “ALIENAZIONE PARENTALE”
Vi è chi usa l’espressione “alienazione parentale” invece di “sindrome da alienazione parentale”. Di solito si tratta di individui che sanno dell’esistenza della sindrome da alienazione parentale ma vogliono evitare di usare l’espressione perché in alcuni circoli può essere considerata “ politicamente scorretta ”. Ma descrivono fondamentalmente la stessa entità clinica. Vi sono altri che usano l’espressione “sindrome da alienazione parentale “ ma evitano accuratamente di menzionare il mio nome in associazione ad essa per timore di essere in qualche modo contaminati. Purtroppo la sostituzione dell’espressione “ alienazione parentale “ al posto di “sindrome da alienazione parentale “ può causare confusione. Alienazione parentale è un’espressione più generica, mentre la “ sindrome da alienazione parentale “ è una sottospecie molto specifica di “ alienazione parentale “. L’alienazione parentale ha molte cause, per esempio l’essere trascurati da un genitore, violenza ( fisica, emozionale e sessuale), abbandono, e altri comportamenti alienanti dei genitori. Tutti questi comportamenti da parte di un genitore possono causare alienazione nei figli. La sindrome da alienazione parentale è una sottocategoria specifica di alienazione parentale che è causata dall’associazione della programmazione parentale e dai contributi del figlio, e si osserva quasi esclusivamente nel contesto di controversie legali sull’affidamento. E’ questa particolare associazione che permette la denominazione di “ sindrome da alienazione parentale “. Cambiare il nome di un’entità a causa di considerazioni politiche o altre considerazioni irragionevoli di solito fa più male che bene.
I seguenti miei articoli sulla PAS sono stati pubblicati sulle seguenti riviste:
- Gardner, R. A. (1985), Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29(2)3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis.
- Gardner, R. A. (1987), Child Custody. In Basic Handbook of Child Psychiatry, ed.J.Noshpitz, Vol. V, pp. 637- 646. New York: Basic Books, Inc.
- Gardner, R. A. (1987), Judges interviewing children in custody/visitation litigation. New Jersey Family Lawyer, 7(2):26ff.
- Gardner, R. A. (1991), Legal and psychotherapeutic approaches to the three types of parental alienation syndrome families: when psychiatry and the law join forces. Court Review, 28(l):14-21.
- Gardner, R. A. (1994), The Detrimental Effects on Women of the Misguided Gender Egalitarianism of Child-Custody Dispute Resolution Guidelines. The Academy Forum. 38 (1/2): 10-13. New York: The American Academy of Psychoanalysis.
- Gardner, R. A. (1997), Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children. Issues in Child Abuse Accusations, 8(3):174-178.
- Gardner, R. A. (1998), Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children. Journal of Divorce & Remarriage, 28 (3/4):1-23.
- Gardner, R. A. (1999), Differentiating between the parental alienation syndrome and bona fide abuse/neglect. American Journal of Family Therapy, 27(2):97-107.
- Gardner, R.A.(1999), Family Therapy of the Moderate Type of parental Alienation Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 27(3):195-212.
- Gardner, R.A.(1999), The Recent Gender Shift in PAS Indoctrinators. Women in Psychiatry (A publication of the Association for Women Psychiatrists). (in press)
Articolo di CressKill,NJ.Creative Therapeutics,Inc,tradotto dalla dottoressa Rosa Polizzi.
Stalking e messaggi pacifici
post pubblicato in diario, il 28 febbraio 2012
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE
Sentenza 16 novembre 2011, n. 42146 Osserva
Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Montepulciano applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di C. A.R., indagato per il reato di cui ali'art. 612 bis, commi 1 e 2, c. per avere, con condotte reiterate, molestato l'ex convivente M. L., seguendola, avvicinandola, importunandola e continuamente minacciandola anche di morte, tanto da cagionarle un perdurante grave stato d'ansia e, comunque, costringendola ad alterare le proprie quotidiane abitudini ed a rinunciare ad una normale vita di relazione; fatto aggravato perché commesso da soggetto già legato alla persona offesa da relazione affettiva.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato, il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate, con consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta d difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indiciate.
Con unico motivo d'impugnativa parte ricorrente deduce mancanza di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 292 comma 2 lett. e), anche in ragione dell'inattendibilità della querelante nonché difetto di motivazione e travisamento del fatto, ai sensi dell'art. 606 Pagina 2 di 2
lett. e). Si duole, in particolare, che siano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, senza considerare le risultanze delle indagini difensive di cui all'art. 391 bis c.p.p., attestanti il mantenimento di buoni rapporti tra le parti comprovati da diversi messaggi telefonici, di inequivoco tenore.
Il ricorso è privo di fondamento.
Ed invero, non merita censure di sorta il contesto giustificativo in forza del quale il giudice a quo ha ritenuto esistente un quadro indiziano idoneo a carico dell'indagato in ordine al reato a lui ascritto. La verifica ab extrinseco della logicità e coerenza dello sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato esaurisce il compito di questo Giudice di legittimità, al quale è inibito l'esame funditus della reale valenza dimostrativa degli elementi indiziari.
Resta solo da dire che il giudice del riesame non ha mancato di rispondere alle deduzioni di parte in ordine alle risultanze delle indagini investigative, osservando, peraltro, che il contenuto degli allegati sms, intercorsi tra le parti, avrebbe dovuto essere valutato nell'ambito di un contesto relazionale tutto da verificare nel corso del prosieguo dell'attività istruttoria.
Per quanto precede il ricorso deve 'essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi e manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 94 d..a. c.p.p.
L'Amore oltre l'amore di Danila Pescina e Ivano Cininnato
post pubblicato in diario, il 20 febbraio 2012
Oggi vi consigliamo un bell'articolo dellla dottoressa Danila Pescina riguardante l'amore e le sue declinazioni fisiologiche e patologiche.Buona lettura http://www.onap-profiling.org/?p=1196
Tesi di fine master:valutazione multiassiale del caso Cianciulli
post pubblicato in diario, il 23 gennaio 2012
Sebbene è in corso d'opera la pubblicazione di un libro che prende spunto dalla mia Tesi di fine Master in "Scienze Criminologiche-Forensi "Leonarda Cianciulli:un "CASO SCUOLA"nella Storia del Crimine Italiano,voglio anticipare la nosta ipotesi investigativa e la nostra valutazione diagnostica multiassiale sul noto caso storico:
Valutazione Multiassiale: -Asse II:disturbo di personalità borderline con tratti ossessivi,schizoidi,narcisistici e paranoidi. -Asse I:disturbo bipolare complicato da delirio di tipo interpretativo e persecutorio.
Risposta al quesito peritale: -Cianciulli Leonarda,nel momento in cui commise i fatti che le sono addebitati,era priva della capacità di intendere e di volere. -La Cianciulli,al momento dei fatti,era soggetto socialmente pericoloso.
dr.Massimo Alessandro Criminologo Clinico Università La Sapienza-ROMA
La svolta "EMO":quali i rischi e quali le responsabiltà dei media?
post pubblicato in diario, il 9 gennaio 2012
Oggi vi segnaliamo un interessante articolo di Chiara Bini intitolato "Quanto male può fare la TV della melassa apparso sul N.4 (Dicembre 2011) del sito http://www.onap-profiling.orgSi parla di un fenomeno culturale emergente nell'età della pre-adolescenza spesso sottostimato quanto alle possibili derive di ordine criminologico sia dai MEDIA che dalle Famiglie.Buona lettura e Buon Anno. http://www.onap-profiling.org/?p=1294
Fine del Master
post pubblicato in diario, il 18 dicembre 2011
Ieri fine del Master.Grazie a tutti docenti e allievi
Le neuroscienze in Tribunale:nuova sentenza
post pubblicato in diario, il 16 novembre 2011
Per la seconda volta in Italia le neuroscienze cognitive e la genetica molecolare fanno ingresso in un'aula di Tribunale, portando a una riduzione di pena in un caso di omicidio sulla base della parziale incapacità di intendere e di volere del “paziente”. Novità: la perizia alla quale il Giudice ha fatto principale riferimento è stata quella “di parte” e non – come a Trieste – quella del perito d'ufficio.
Nella Sentenza si legge che l'imputato (indicato in più di una occasione con il termine di “paziente”), una giovane donna italiana che ha ucciso la sorella, ne ha bruciato il corpo e successivamente è stata colta in flagrante nel tentativo di uccidere anche la madre, possiederebbe “tre alleli sfavorevoli, ovvero alleli che conferiscono un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo impulsivo” e “alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello, in particolare nel cingolo anteriore, un'area del cervello che ha la funzione di inibire il comportamento automatico e sostituirlo con un altro comportamento e che è coinvolto anche nei processi che regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive”.
La perizia a cui il Giudice del Tribunale di Como Luisa Lo Gatto fa riferimento è quella messa a punto da una serie di esperti delle università di Torino, Pisa e Padova coordinati dai professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartori, consulenti tecnici della difesa. Ed è stata stata proprio la “completezza degli accertamenti disposti, [che] ha consentito un approfondito esame della perizianda condotto attraverso i tradizionali colloqui clinici, la raccolta dell'anamnesi, la testistica neuropsicologica, nonché, a completamento, gli accertamenti tecnici sulla struttura e la funzionalità cerebrale dell'indagata e sul suo patrimonio genetico” ad avere reso “condivisibile” il “percorso logico argomentativo seguito dai consulenti della difesa”.
Sembra essere piaciuta, e molto, “l'indagine svolta dai consulenti della difesa [che] si è composta di procedure valutative complesse e, a conforto, anche di procedure maggiormente fondate sull'obiettività e sull'evidenza dei dati [corsivo nostro – NdR] perché corroborate dalle risultanze dell'imaging cerebrale e di genetica molecolare e, per ciò stesso, in grado di ridurre la variabilità diagnostica e di offrire risposte meno discrezionali rispetto a quelle ottenibili col solo metodo di indagine tradizionale clinico”.
Ma, se “della perizia psichiatrica il giudice non può fare a meno visto e considerato che l'imputabilità di un soggetto può essere esclusa o grandemente scemata a cagione di una infermità mentale”, allo stesso tempo “le conclusioni psichiatriche costituiscono un parere tecnico che non fornisce verità ma solo conoscenza, comprensione dell'accaduto e, spesso, tentativi di comprensione dell'accaduto e, nella vigenza dell'attuale quadro normativo, esercita una funzione di supporto della decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali”.
Alla fine, “una volta ottenuto l'ausilio della scienza psichiatrica che individua i requisiti bio-psicologici di una eventuale anomalia mentale, resta al giudice il compito di valutare la rilevanza giuridica dei dati forniti dalla scienza ai fini della rimproverabilità dei fatti commessi al suo autore, sulla base del complesso delle risultanze processuali e della valutazione logica e coordinata di tutte le emergenze”.
Inoltre, tiene a precisare il Giudice richiamandosi alle riflessioni del neuroscienziato Michael Gazzaniga, fra i primi della comunità scientifica internazionale a occuparsi di problemi di neuroetica, “non si tratta di introdurre una rivoluzione copernicana in tema di accertamento, valutazione e diagnosi della patologie mentali, né tantomeno di introdurre criteri deterministici [corsivo nostro – NdR] da cui inferire automaticamente che ad una certa alterazione morfologica del cervello conseguono certi comportamenti e non altri, bensì di far tesoro delle condivise acquisizioni in tema di morfologia cerebrale e di assetto genetico, alla ricerca di possibili correlazioni tra le anomalie di certe aree sensibili del cervello ed il rischio, ad esempio, di sviluppare comportamenti aggressivi o di discontrollo dell'impulsività, oppure tra la presenza di determinati alleli di geni ed il rischio di maggiore vulnerabilità allo sviluppo di comportamenti socialmente inaccettabili perché più esposti all'effetto di fattori ambientali stressogeni...”
Fuori strada pertanto chi pensa abbiano giocato un ruolo presunti “criteri deterministici” fra cervello e comportamento? “Tutto questo – dice la Sentenza – consente di concludere, in armonia con quanto rilevato dai consulenti tecnici della difesa, che l'imputata nel periodo in cui ha commesso i crimini, fosse affetta da problemi psichiatrici, e che questi problemi psichiatrici, abbiano, almeno in parte, avuto diretta efficienza causale sui crimini commessi [corsivo nostro – NdR], facendo scemare la capacità critica sui gesti compiuti e inibendo in parte il controllo sul proprio comportamento”. Allora, “sia le emergenze psichiatriche, completate dalle risultanze dell'imaging cerebrale e di genetica molecolare, che quelle processuali consentono di rilevare gravi segni di disfunzionalità psichica, eterogenei ma convergenti nell'indicare un nesso causale tra i disturbi dell'imputata ed i suoi comportamenti illeciti [corsivo nostro – NdR]”.
La Sentenza di Como – come prevedibile – apre il campo a profonde riflessioni, così come lo aveva fatto (e non poco) quella di Trieste del 2009, la prima nel suo genere in Italia (vedere gli articoli e le interviste di BrainFactor sul tema). E, anche in questo caso, è la rivista Nature a stimolare il dibattito a livello internazionale, dando voce a scienziati cognitivi del calibro di Stephan Schleim, che sottolinea come “non esista una relazione 'one-to-one' fra una specifica area del cervello e un determinato processo psicologico”, o di Stephen Morse, che, ricordando che “nemmeno il DSM-V [la nuova versione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, di prossima pubblicazione – NdR] includerà criteri diagnostici neuroscientifici”, ritiene che proprio “i casi più complicati come quello di Como sono quelli in cui le neuroscienze si rivelano meno informative”.
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