.

Tesi di fine master:valutazione multiassiale del caso Cianciulli
post pubblicato in diario, il 23 gennaio 2012
Sebbene è in corso d'opera la pubblicazione di un libro che prende spunto dalla mia Tesi di fine Master in "Scienze Criminologiche-Forensi "Leonarda Cianciulli:un "CASO SCUOLA"nella Storia del Crimine Italiano,voglio anticipare la nosta ipotesi investigativa e la nostra valutazione diagnostica multiassiale sul noto caso storico:


Valutazione Multiassiale:
-Asse II:disturbo di personalità borderline con tratti ossessivi,schizoidi,narcisistici e paranoidi.
-Asse  I:disturbo bipolare complicato da delirio di tipo interpretativo e persecutorio.

Risposta al quesito peritale:
-Cianciulli Leonarda,nel momento in cui commise i fatti che le sono addebitati,era priva della capacità di intendere e di volere.
-La Cianciulli,al momento dei fatti,era soggetto socialmente pericoloso.


                                                                                   dr.Massimo Alessandro
                                                                                   Criminologo Clinico
                                                                                   Università La Sapienza-ROMA



permalink | inviato da alessandromassimo il 23/1/2012 alle 10:58 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
La svolta "EMO":quali i rischi e quali le responsabiltà dei media?
post pubblicato in diario, il 9 gennaio 2012
Oggi vi segnaliamo un interessante articolo di Chiara Bini intitolato "Quanto male può fare la TV della melassa apparso sul N.4 (Dicembre 2011) del sito http://www.onap-profiling.org
Si parla di un fenomeno culturale emergente  nell'età della pre-adolescenza spesso sottostimato quanto alle possibili derive di ordine criminologico  sia dai MEDIA che dalle Famiglie.Buona lettura e Buon Anno.




       



                                                                                       http://www.onap-profiling.org/?p=1294



permalink | inviato da alessandromassimo il 9/1/2012 alle 0:0 | Versione per la stampa
Fine del Master
post pubblicato in diario, il 18 dicembre 2011

    Ieri fine del Master.Grazie a tutti docenti e allievi

 

    




permalink | inviato da alessandromassimo il 18/12/2011 alle 15:20 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Le neuroscienze in Tribunale:nuova sentenza
post pubblicato in diario, il 16 novembre 2011
 

Neuroscienze in Tribunale: la Sentenza di Como.Per la seconda volta in Italia le neuroscienze cognitive e la genetica molecolare fanno ingresso in un'aula di Tribunale, portando a una riduzione di pena in un caso di omicidio sulla base della parziale incapacità di intendere e di volere del “paziente”. Novità: la perizia alla quale il Giudice ha fatto principale riferimento è stata quella “di parte” e non – come a Trieste – quella del perito d'ufficio.

Nella Sentenza si legge che l'imputato (indicato in più di una occasione con il termine di “paziente”), una giovane donna italiana che ha ucciso la sorella, ne ha bruciato il corpo e successivamente è stata colta in flagrante nel tentativo di uccidere anche la madre, possiederebbe “tre alleli sfavorevoli, ovvero alleli che conferiscono un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo impulsivo” e “alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello, in particolare nel cingolo anteriore, un'area del cervello che ha la funzione di inibire il comportamento automatico e sostituirlo con un altro comportamento e che è coinvolto anche nei processi che regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive”.

La perizia a cui il Giudice del Tribunale di Como Luisa Lo Gatto fa riferimento è quella messa a punto da una serie di esperti delle università di Torino, Pisa e Padova coordinati dai professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartori, consulenti tecnici della difesa. Ed è stata stata proprio la “completezza degli accertamenti disposti, [che] ha consentito un approfondito esame della perizianda condotto attraverso i tradizionali colloqui clinici, la raccolta dell'anamnesi, la testistica neuropsicologica, nonché, a completamento, gli accertamenti tecnici sulla struttura e la funzionalità cerebrale dell'indagata e sul suo patrimonio genetico” ad avere reso “condivisibile” il “percorso logico argomentativo seguito dai consulenti della difesa”.

Sembra essere piaciuta, e molto, “l'indagine svolta dai consulenti della difesa [che] si è composta di procedure valutative complesse e, a conforto, anche di procedure maggiormente fondate sull'obiettività e sull'evidenza dei dati [corsivo nostro – NdR] perché corroborate dalle risultanze dell'imaging cerebrale e di genetica molecolare e, per ciò stesso, in grado di ridurre la variabilità diagnostica e di offrire risposte meno discrezionali rispetto a quelle ottenibili col solo metodo di indagine tradizionale clinico”.

Ma, se “della perizia psichiatrica il giudice non può fare a meno visto e considerato che l'imputabilità di un soggetto può essere esclusa o grandemente scemata a cagione di una infermità mentale”, allo stesso tempo “le conclusioni psichiatriche costituiscono un parere tecnico che non fornisce verità ma solo conoscenza, comprensione dell'accaduto e, spesso, tentativi di comprensione dell'accaduto e, nella vigenza dell'attuale quadro normativo, esercita una funzione di supporto della decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali”.

Alla fine, “una volta ottenuto l'ausilio della scienza psichiatrica che individua i requisiti bio-psicologici di una eventuale anomalia mentale, resta al giudice il compito di valutare la rilevanza giuridica dei dati forniti dalla scienza ai fini della rimproverabilità dei fatti commessi al suo autore, sulla base del complesso delle risultanze processuali e della valutazione logica e coordinata di tutte le emergenze”.

Inoltre, tiene a precisare il Giudice richiamandosi alle riflessioni del neuroscienziato Michael Gazzaniga, fra i primi della comunità scientifica internazionale a occuparsi di problemi di neuroetica, “non si tratta di introdurre una rivoluzione copernicana in tema di accertamento, valutazione e diagnosi della patologie mentali, né tantomeno di introdurre criteri deterministici [corsivo nostro – NdR] da cui inferire automaticamente che ad una certa alterazione morfologica del cervello conseguono certi comportamenti e non altri, bensì di far tesoro delle condivise acquisizioni in tema di morfologia cerebrale e di assetto genetico, alla ricerca di possibili correlazioni tra le anomalie di certe aree sensibili del cervello ed il rischio, ad esempio, di sviluppare comportamenti aggressivi o di discontrollo dell'impulsività, oppure tra la presenza di determinati alleli di geni ed il rischio di maggiore vulnerabilità allo sviluppo di comportamenti socialmente inaccettabili perché più esposti all'effetto di fattori ambientali stressogeni...”

Fuori strada pertanto chi pensa abbiano giocato un ruolo presunti “criteri deterministici” fra cervello e comportamento? “Tutto questo – dice la Sentenza – consente di concludere, in armonia con quanto rilevato dai consulenti tecnici della difesa, che l'imputata nel periodo in cui ha commesso i crimini, fosse affetta da problemi psichiatrici, e che questi problemi psichiatrici, abbiano, almeno in parte, avuto diretta efficienza causale sui crimini commessi [corsivo nostro – NdR], facendo scemare la capacità critica sui gesti compiuti e inibendo in parte il controllo sul proprio comportamento”. Allora, “sia le emergenze psichiatriche, completate dalle risultanze dell'imaging cerebrale e di genetica molecolare, che quelle processuali consentono di rilevare gravi segni di disfunzionalità psichica, eterogenei ma convergenti nell'indicare un nesso causale tra i disturbi dell'imputata ed i suoi comportamenti illeciti [corsivo nostro – NdR]”.

La Sentenza di Como – come prevedibile – apre il campo a profonde riflessioni, così come lo aveva fatto (e non poco) quella di Trieste del 2009, la prima nel suo genere in Italia (vedere gli articoli e le interviste di BrainFactor sul tema). E, anche in questo caso, è la rivista Nature a stimolare il dibattito a livello internazionale, dando voce a scienziati cognitivi del calibro di Stephan Schleim, che sottolinea come “non esista una relazione 'one-to-one' fra una specifica area del cervello e un determinato processo psicologico”, o di Stephen Morse, che, ricordando che “nemmeno il DSM-V [la nuova versione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, di prossima pubblicazione – NdR] includerà criteri diagnostici neuroscientifici”, ritiene che proprio “i casi più complicati come quello di Como sono quelli in cui le neuroscienze si rivelano meno informative”.




permalink | inviato da alessandromassimo il 16/11/2011 alle 10:1 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Disturbo borderline di personalità
post pubblicato in diario, il 8 novembre 2011
 

Il disturbo borderline di personalità. Piccola guida per pazienti e familiari

Rosa Riccio
dr.ssa Rosa Riccio 

Tra i disturbi di personalità, il disturbo borderline è quello che più di frequente arriva  all’osservazione clinica. Colpisce il 2% della popolazione, più frequentemente il sesso femminile. L’esordio avviene in adolescenza o nella prima età adulta.

Per comprendere meglio la natura e le caratteristiche fondamentali del disturbo borderline di personalità è necessario fare un passo indietro partendo proprio dal concetto di personalità.

Che cos’è la personalità?

Le persone mostrano configurazioni di esperienza  e di azione  stabili che le distinguono l'una dall'altra. La personalità rappresenta quindi il modo  più o meno costante che ciascuno di noi si è costruito nel corso della sua vita di dare significato alle cose, di rapportarsi con gli altri e con il mondo.

Per usare una metafora, la personalità rappresenta le “lenti” che utilizziamo per guardare il mondo e per guardarci dentro. A seconda dello spessore e delle caratteristiche delle lenti che indossiamo il mondo ci apparirà in un modo piuttosto che in un altro.

Ognuno di noi indossa le sue “lenti” e ha dunque uno stile di rapporto con gli altri che è caratterizzato da determinati tratti: così esiste ad esempio il tratto della sospettosità, quello dell’ amore di sè  oppure quello della passività e della dipendenza dagli altri.
Normalmente questi tratti sono sufficientemente flessibili a seconda delle circostanze: così in alcuni momenti sarà utile essere più dipendenti o passivi del solito, mentre in altri sarà più funzionale esserlo meno.

Accade però che in alcuni individui questi tratti di personalità siano rigidi, pervasivi e indipendenti dal contesto tanto da generare molta sofferenza nella persona stessa ma anche in chi gli sta intorno. Ad esempio, alcune persone tendono costantemente a sospettare che gli altri, comprese le persone che gli vogliono bene, possano volergli del male e si comportano di conseguenza, allontanando di fatto da sé tutte le persone potenzialmente in grado di dare loro affetto e dalle quali riceverlo.  

Alcune persone, invece, hanno costante bisogno di rassicurazioni e di qualcuno che li aiuti a prendere decisioni che da soli temono di non riuscire a prendere e questo può generare sofferenza sia in loro che nelle persone che gli stanno vicino.

Di solito i tratti sono così consueti e stabili che le persone stesse non si accorgono di mettere in atto comportamenti rigidi e inadeguati che suscitano le reazioni negative degli altri. Al contrario, si sentono sempre le vittime della situazione e alimentano il proprio disturbo. In altre parole, queste persone non si rendono conto di indossare le lenti che indossano e sono spesso convinte che il problema sia “fuori” di sé.

Cos’è il disturbo borderline di personalità?

Il disturbo borderline di personalità è essenzialmente un disturbo della regolazione delle emozioni (Linehan M.,  2001). Le persone borderline possono oscillare rapidamente, ad esempio, tra la serenità e la forte tristezza, tra l’intensa rabbia e il senso di colpa. A volte emozioni differenti sono presenti nello stesso momento, tanto da creare caos nel soggetto e nelle persone a lui vicine.

Le persone che hanno questo disturbo fanno fatica a  stabilire rapporti di amicizia, affetto o amore stabili nel tempo,  vivono con estrema intensità dei rapporti che quasi sempre  falliscono o risultano emotivamente distruttivi. Le persone affette da questo disturbo  trascinano altri, familiari e partners in un vortice di emotività,  dal quale spesso è difficile uscire.

Questi soggetti, infatti, sperimentano emozioni intense e devastanti e le manifestano in modo molto drammatico. Proiettano spesso le loro inadempienze sugli altri, sembrano vittime degli altri quando ne sono spesso i carnefici e si comportano in modo diverso nel giro di qualche minuto o ora.

L'aspetto più evidente e preoccupante del disturbo borderline è che presenta sintomi potenzialmente dannosi per il soggetto (abbuffate, uso e abuso di sostanze, guida spericolata, sessualità promiscua, condotte antisociali, tentativi di suicidio, ecc.) e si associa a scoppi improvvisi di rabbia intensa.

Vediamo gli elementi salienti del disturbo uno per uno:

Labilità affettiva. Il disturbo borderline  è caratterizzato da una disregolazione emotiva pervasiva e da oscillazioni dell’umore dipendenti dal contesto, in particolare dall’andamento delle  relazioni interpersonali. Spesso, però, riuscire a collegare umore, pensieri e fatti accaduti non è immediato e semplice per questi pazienti ed è necessario lavorare molto in terapia per aiutarli a capire come mai stanno male.

Problemi con la rabbia.  Essere emotivamente disregolati vuol dire non riuscire a tollerare e modulare le proprie emozioni. A volte questi pazienti non sono nemmeno in grado di riconoscere le proprie emozioni.  E’ come se i soggetti borderline avessero imparato ad evitare gli stimoli emotivi negativi, sviluppando, per così dire, una sorta di “fobia delle emozioni negative”. Questi pazienti, dunque, nel tentativo di controllare i propri picchi emotivi,  ricorrono all’azione impulsivamente,  agiscono senza riflettere. L’impulsività si può esprimere con esplosioni di rabbia e litigi anche molto violenti.

Relazioni caotiche. Per allacciare e mantenere relazioni affettive significative è necessario possedere uno stabile senso della propria identità e la capacità di esprimere spontaneamente le prorie emozioni. I rapporti interpersonali richiedono anche la capacità di autoregolare le proprie risposte emotive in maniera appropriata, di controllare i comportamenti impulsivi e di tollerare, entro certi limiti, le situazioni che generano stati di disagio. In mancanza di queste capacità il paziente borderline manifesta comprensibili difficoltà nei rapporti interpersonali. In particolare, la sua incapacità di contenere la rabbia, nonché di limitarne le espressioni manifeste, gli preclude ogni possibilità di mantenere rapporti affettivi stabili (Linehan, 2001). Capita molto di frequente che le persone più vicine ai pazienti borderline, di fronte alle espressioni emotive esasperate, violente del proprio familiare, oscillino in maniera inconstante tra l’accettazione e il rifiuto. Questo perché, spesso e comprensibilmente, non riescono a “entrare nella mente” del proprio caro e capire quale sia la cosa più opportuna da fare in quel momento.

Paura dell’abbandono. I pazienti borderline hanno sviluppato nel corso della propria storia un concetto di sé in quanto esseri indegni, cattivi, difettosi e si aspettano che, nel momento in cui gli altri si saranno accorti di questa loro indegnità, inevitabilmente li abbandoneranno. Ai loro occhi ogni allontanamento, ogni assenza, ogni  distacco temporaneo e anche le piccole divergenze quotidiane rappresentano un potenziale pericolo che quello che loro si aspettano, ovvero di essere abbandonati, stia per accadere. L’abbandono confermerebbe la loro credenza di essere indegni e non meritevoli di essere amati. Per questo motivo, i pazienti borderline cercano di evitare con tutte le forze di essere abbandonati e lo fanno adottando comportamenti spesso eccessivi, drammatici, esasperati. L’abbandono li farebbe precipitare nella disperazione, quella disperazione di chi teme che la sua paura più profonda, ovvero quella di non poter essere amato in quanto cattivo, difettoso e indegno, abbia un fondamento.

Disturbi dell’identità con mancanza di senso di sé e senso di vuoto.  Il paziente borderline ha spesso la percezione di essere “diverso” , di essere quasi un'altra persona a seconda della situazione e del contesto. Spesso, questa è la stessa percezione che hanno le persone che vivono e sono vicine ad un paziente borderline. A volte hanno la sensazione di avere a che fare con persone differenti a seconda della situazione.

Generalmente le persone acquisiscono il senso della propria identità non solo attraverso l’autosservazione ma anche sulla base delle risposte e delle reazioni degli altri. La coerenza, la continuità e la prevedibilità nel tempo delle nostre risposte emotive è fondamentale per capire chi siamo e per percepirci  come esseri “integri”.

Il senso della nostra identità dipende, tra l’altro, anche dalla possibilità di preferire o amare qualcosa in maniera stabile. Ad esempio, una persona che ami molto disegnare potrà sviluppare nel tempo un’immagine di sé che includa alcuni aspetti di un’ “identità d’artista”. Se, però, io non ho accesso alle mie emozioni e  non sono dunque capace di identificare cosa mi piace, cosa amo, cosa mi fa paura, cosa mi provoca vergogna, come farò a capire chi sono e a percepire me stesso in maniera stabile e continua nel tempo?

I pazienti borderline spesso ci raccontano di “sentirsi vuoti”. E’ qualcosa di apparentemente molti simile alla noia ma, in realtà, si tratta di uno stato mentale tipico durante il quale questi pazienti si sentono come “anestetizzati”, distaccati dalla realtà.

Comportamenti suicidari.  Accade spesso che i pazienti borderline tentino il suicidio, pensino al suicidio o siano convinti che il suicidio sia la migliore soluzione ai propri problemi. Questo accade perché, ai loro occhi, la loro vita è realmente intollerabile.
Proviamo a metterci nei loro panni.

Questi pazienti attraversano crisi dolorosissime, sono molto più vulnerabili ad esperienze stressanti, vivono relazioni spesso problematiche, sono sottoposti a situazioni  lavorative insopportabili e tutte queste cose insieme sono davvero troppe perché possano trovare un senso alla propria esistenza.  Dunque l’idea di potersi togliere la vita, per queste persone, rappresenta una sorta di “via d’uscita”, un sollievo da stati emotivi negativi molto intensi.

E’ evidente che questa è una delle tante manifestazioni del problema di fondo che, come abbiamo visto, è dato dalla incapacità di tollerare e regolare le emozioni, anche quelle di panico e di tristezza.

Sembra che anche i gesti autolesivi e impulsivi, in generale, assolvano più o meno alla stessa funzione. Servono, cioè, a dare sollievo nei momenti di disperazione. Un’overdose, ad esempio, determina generalmente un’ipersonnia che ha importanti effetti sulla regolazione dell’emotività. Questi pazienti ci raccontano spesso che provano una piacevole sensazione di sollievo e di liberazione dall’ansia e da molti altri stati dolorosi dopo essersi procurati ferite da taglio.

Non dobbiamo tralasciare il fatto che atti autolesivi e minacce di suicidio spesso comprensibilmente generano risposte di sostegno da parte di chi sta vicino al soggetto e questo spesso ha l’effetto di contenere il  suo malessere.

Risposte dissociative. In momenti di estremo stress, i pazienti borderline possono manifestare sintomi di dissociazione durante i quali hanno la sensazione di non essere “presenti a sé stessi” e dei quali, a posteriori, non ricordano nulla. 

Anche i sintomi dissociativi, come i gesti automutilanti e impulsivi, rappresentano un tentativo di “regolare” un’emozione troppo intensa che non può essere gestita altrimenti. E’ come se il soggetto borderline, in maniera del tutto automatica e inconsapevole, “staccasse la spina” nel momento in cui le emozioni  che prova sono troppo intense per essere esperite.

 

Gli aspetti sintomatici più salienti e tipici del disturbo borderline di personalità non sono altro, in definitiva, che tentativi disfunzionali di “regolare”  emozioni troppo intense (ad esempio, ingurgito notevoli quantità di cibo o assumo droghe perché questo è l’unico modo che conosco e che ho imparato di gestire un’emozione di tristezza, di rabbia o di paura molto intensa).

E’ molto importante, dunque, per chi vive a contatto con pazienti borderline comprendere che anche comportamenti eccessivi, autodistruttivi  e apparentemente senza senso, in realtà, un senso e una funzione per questi soggetti ce l’hanno eccome, ed è appunto quella di regolare nel breve termine le emozioni.

Cosa fare e cosa non fare se si è familiari di pazienti borderline

Nella mia esperienza come conduttrice di gruppi di sostegno per genitori di pazienti borderline, sono entrata in contatto con persone estremamente interessate e motivate a ricevere indicazioni pratiche su cosa fare e cosa non fare quando un proprio caro soffre di disturbo borderline di personalità.  Chiunque abbia vissuto e abbia voluto bene ad un soggetto affetto da questo disturbo sa perfettamente che riuscire a individuare la modalità migliore per gestire le crisi, risolvere problemi o semplicemente essere d’aiuto è enormemente difficile.

Vorrei comunque provare a fornire qualche piccola indicazione basata sia sull’esperienza clinica con questi pazienti che sulle indicazioni fornite dalla letteratura.

Per prima cosa è necessario Validare gli stati d’animo di questi pazienti. Validare significa comunicare ad una persona che le sue emozioni e le sue reazioni hanno un senso anche se questo senso non lo condividiamo, anche se al loro posto probabilmente ci sentiremmo in una maniera diversa, anche se le loro reazioni ci sembrano spropositate. Validare vuol dire “capisco che tu stia male, il tuo stare male ha una sua legittimità”.

Come abbiamo indicato in precedenza, i pazienti borderline hanno costruito nel corso del tempo un’idea di sé stessi in quanto esseri indegni, difettosi, inetti.  Validare il loro mondo interno vuol dire accettarlo così com’è pur non condividendolo.

Un ambiente validante permette di:

  1. riconoscere le proprie emozioni come legittime e  appropriate e, di conseguenza, gestibili.
  2. percepire come condivisa la propria rappresentazione di sé e del mondo
  3. trovare modalità di comportamento adeguate a migliorare lo stato emotivo di sofferenza.

Cosa, al contrario, non è validante?

  1. Attribuire all’individuo sentimenti e sensazioni che afferma di non provare (“sei arrabbiato ma certamente non vuoi ammetterlo!”)
  2. Ricondurre l’espressione di stati interni dolorosi a una presunta iperattività o ipersensibilità, a una sua tendenza a distorcere il significato delle situazioni (“fai così perché sei ipersensibile, è colpa tua!”)
  3. Ricondurre a presunte intenzioni ostili o manipolative comportamenti che hanno involontarie conseguenze negative sugli altri. Accade spesso che i familiari (e anche i terapeuti) di pazienti borderline si sentano manipolati dai pazienti e di conseguenza arrabbiati con essi e gli attribuiscano intenzioni manipolatorie, aggressive o vendicative. Ebbene, spesso non è così. Spesso, nonostante l’effetto sugli altri sia quello di farli sentire manipolati e arrabbiati, l’intenzione del paziente era di tutt’altra natura. A volte l’intenzione nascosta dietro un gesto aggressivo o minaccioso è quella di chiedere semplicemente un po’ di attenzione.
  4. Interpretare i fallimenti come le naturali conseguenze della scarsa motivazione dell’individuo, della sua mancanza di disciplina e di volontà di affermarsi.

 

Lo sforzo di comprendere che le reazioni dell’individuo sono valide consente di affrontare gli aspetti disfunzionali che devono essere modificati. In altri termini, se il paziente borderline non “valida” e dunque accetta il proprio mondo interno, difficilmente riuscirà a modificare parti di esso.

A volte accade che i familiari di pazienti borderline in trattamento manifestino rispetto alla terapia aspettative di cambiamento veloce e “guarigione” quasi immediata. E’ molto importante ricordare che qualsiasi cambiamento, specie se così radicale e importante, è carico di paure e proprio per questo è necessario procedere con molta cautela. Evitiamo, dunque, di suggerire ai pazienti affetti da DBP di compiere un “grande passo”(Gunderson, J.G.,2003), ridimensioniamo le nostre aspettative e ragioniamo su obiettivi realistici e a breve termine.

Lo sforzo più doloroso e difficile che un familiare di un paziente borderline deve compiere è, a mio avviso, quello di accettare di essere ferito.  E’ fondamentale, a questo proposito, ricordare sempre che l’esplosione di rabbia e di aggressività rivolta verso i familiari non significa una reale e autentica messa in discussione del legame affettivo ma, a volte, anche se non sempre, può rappresentare al contrario una richiesta disfunzionale di accudimento.

Un ulteriore suggerimento. Quando si ha a che fare con i problemi di un membro della famiglia, in tutti i casi è importante:

  • Coinvolgere la persona nell’individuazione di quanto si deve fare
  • Chiedere se la persona è in grado di fare ciò che è necessario per la soluzione
  • Chiedere se vuole che facciamo quanto è necessario

In altri termini, è quasi sempre sconsigliabile “sostituirci” al nostro familiare nella risoluzione dei suoi problemi.  In questo modo, infatti, gli veicoleremmo il messaggio che lui o lei da solo non ce la fa e non ce la può fare. Comunichiamogli invece che siamo pronti ad aiutarlo se lui ha bisogno e che gli siamo vicini. In questo modo gli rimanderemo un immagine di sé come competente ed efficace.

Per finire, un suggerimento importante, ovvero quello di accettare i propri limiti.

I familiari dei pazienti borderline spesso compiono sforzi immani per tentare di individuare la modalità di interazione più corretta con il proprio caro, per trovare le parole più appropriate, nella speranza che questo sia sufficiente a “cambiare le cose”. Ebbene, non è così.
L’ambiente familiare è certamente un elemento importantissimo per favorire il cambiamento ma, da solo, non può determinarlo.

Il paziente borderline è un paziente che necessità di un trattamento mirato effettuato secondo protocolli specifici che, in molti casi, prevedono l’abbinamento di una psicoterapia individuale ad una psicoterapia di gruppo ad un costante monitoraggio farmacologico effettuato da professionisti che abbiano ricevuto un training specifico.

Per i familiari di questi pazienti, accettare i propri limiti vuol dire, inoltre, accettare di poter sbagliare e capire che a volte dire qualcosa di sbagliato e  innescare spirali di violenza e aggressività nonostante si sia  animati dalle migliori intenzioni è parte del gioco e non lo si può evitare.

Riferimenti bibliografici

  • Gunderson J.G. La personalità borderline. Una guida clinica. Raffaello Cortina, 2003.
  • Gunderson J.G., Hoffman Perry G. Disturbo di personalità Borderline – una guida per professionisti e familiari. Springer Verlag Italia, 2010.
  • Kreger R., Mason P. T. Stop walking on eggshells. Taking your life back when someone you care about has a borderline personality disorder. Airlift Book Company, 1998.
  • Linehan M., Trattamento cognitivo comportamentale del disturbo borderline. Il modello Dialettico. Raffaello Cortina, 2001.
 





 



permalink | inviato da alessandromassimo il 8/11/2011 alle 10:4 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
L'Autopsia Psicologica
post pubblicato in diario, il 10 ottobre 2011
 
Dott. Massimo Buttarini >Testimoni silenziosi: un'introduzione all'autopsia psicologica
Testimoni silenziosi: un'introduzione all'autopsia psicologica

Credo di poter affermare che, nonostante ancora molto ci sia da fare, ormai è sufficientemente assodata l’importanza del ruolo della vittima nelle indagini su un crimine violento e che l’analisi del comportamento criminale violento ha senso soltanto se prendiamo in considerazione l’approccio sistemico alla coppia criminale e alle interazioni tra di loro per evitare un approccio parziale e riduzionistico.

Per quanto riguarda le vittime di un crimine si possono presentare due situazioni molto diverse tra di loro: il caso in cui la vittima è sopravvissuta e può testimoniare direttamente e il caso, purtroppo molto più frequente, in cui invece la vittima è deceduta a causa dell’azione criminale.

Del primo caso si occuperà la psicologia della testimonianza che cercherà attraverso le sue metodologie di analizzare da una parte l’attendibilità della testimonianza stessa per coglierne eventuali distorsioni cognitive che potrebbero, per esempio, portare a falsi ricordi e dall’altra per aiutare il testimone a ricordare.

Per quanto riguarda il secondo caso, cioè quando la vittima è deceduta, per molto tempo si è pensato che fosse di esclusiva competenza della medicina legale e della criminalistica mentre questo approccio di per sé va a considerare soltanto le tracce fisiologiche importantissime certo ma che tralasciano tutta una serie di informazioni psicologiche e psicopatologiche sulla vittima prima del decesso fondamentali assieme a quelle fisiche e biologiche per stilare un profilo completo e per arrivare a formulare delle ipotesi attendibili sulle dinamiche che hanno portato alla sua morte e per completare il profilo del soggetto ignoto che ha commesso quel crimine particolare ai danni di quella vittima particolare che è stata prescelta tra tante.

La disciplina che si occupa di questo si chiama ‘autopsia psicologica’, tecnica fondamentale anche nei casi di morte equivoca, cioè quei casi in cui non è chiaro se il decesso è avvenuto per omicidio, per suicidio o per un incidente.

L’autopsia psicologica, utilizzando la definizione di Shneidman, uno dei primi studiosi che se ne occupò, è la ricostruzione retrospettiva della vita di una persona scomparsa, ricostruzione necessaria per meglio comprendere la sua morte e le cause che l’hanno provocata. [Bonicatto B., 2006]

Bruno Bonicatto, inoltre, ci ricorda che l’autopsia psicologica come disciplina nasce verso la fine degli anni ‘50 negli Stati Uniti: in quell’occasione venne chiesto l’intervento del Centro Prevenzione Suicidi della città di Los Angeles per poter intervenire e spiegare una grande quantità di morti a causa della droga. [Bonicatto B., 2006]

Lo stesso Bonicatto [Bonicatto B., 2006] spiega nel suo lavoro sul tema che i pionieri che svilupparono la procedura di autopsia psicologica furono due psicologi statunitensi, Shneidman e Farberow, nel 1961. I due psicologi formularono sedici categorie sulle quali indagare retrospettivamente e che riguardano delle aree fondamentali di vita della vittima:

1. Informazioni di identità (nome, età, indirizzo, sesso, stato coniugale, occupazione, religione).

2. Dettagli della morte (rapporti di polizia).

3. Storia personale (fratelli, malattie e terapie, tentati suicidi).

4. Storia dei decessi in famiglia.

5. Modelli di reazione allo stress.

6. Tensioni e/o scontri recenti.

7. Ruolo dell’alcool e/o delle droghe nello stile di vita e nella morte dello scomparso.

8. Relazioni interpersonali.

9. Fantasie dello scomparso.

10. Sogni dello scomparso (o incubi)

11. Pensieri e paure dello scomparso in relazione alla morte, agli incidenti o al suicidio.

12. Cambio di abitudini, hobbies, alimentazione, modelli sessuali o di altre routines di vita immediatamente precedenti la morte.

13. Informazioni relative la “visione” di vita del deceduto (obiettivi, aspirazioni, successi).

14. Valutazione di intenzione ruolo dello scomparso nella sua propria morte).

15. Tasso di relazione letale degli informatori relativa alla morte del deceduto.

16. Commenti ed annotazioni speciali.

Un altro autore, Young, sviluppò e ampliò il precedente protocollo includendovi ventisei ambiti di indagine retrospettiva:

1. Storia del consumo alcolico.

2. Note sul suicidio

3. Scritti e diari.

4. Libri.

5. Valutazione delle relazioni interpersonali nel giorno prima della morte.

6. Valutazione del rapporto coniugale.

7. Umore, stato d’animo.

8. Fattori di stress psico-sociali.

9. Comportamenti pre-suicidi.

10. Lingua.

11. Storia del consumo di droghe.

12. Storia medica.

13. Esame riflessivo dello stato mentale, della condizione del deceduto prima della sua morte.

14. Storia psicologica.

15. Studi ed analisi di laboratorio.

16. Rapporto medico legale.

17. Valutazione delle motivazioni.

18. Ricostruzione degli eventi

19. Pensieri e sentimenti riguardanti la morte (preoccupazioni, fantasie).

20. Storia militare.

21. Storia delle morti familiari.

22. Storia familiare.

23. Storia lavorativa

24. Storia scolastica.

25. Familiarità del deceduto con i metodi di morte.

26. Rapporti di polizia.

Come risulta chiaro il protocollo in questo caso è molto più approfondito. L’autore fu motivato dalla necessità di standardizzare più accuratamente le procedure di raccolta delle informazioni.

Terecita Garcia Perez e Raineri Rojas Lopez, coautori assieme a Bruno Bonicatto del volume “L’autopsia Psicologica”, ci ricordano che da un punto di vista storico un caso fondamentale che ha posto le basi per lo sviluppo dell’autopsia psicologica come tecnica peritale è stato l’omicidio del Tenente Jack Lester Mee, eroe della seconda guerra mondiale, ucciso dal suo amante nel 1947. L’avvocato difensore sollecitò la perizia per provare che la vittima aveva delle caratteristiche di pericolosità e di psicopatologia tali da giustificare l’omicidio commesso dal suo cliente. Si occuparono del caso due periti, Diaz Padron e Henriquez. I due esperti iniziarono ad analizzare le lettere, il diario personale e un libro di poesie scritto dalla vittima e fecero una revisione della sua storia clinica analizzando la documentazione della vittima presso un Ospedale Militare dove era stato recluso e da cui risultava che l’allora paziente soffriva di un frastorno della personalità particolarmente centrato sulla sua vita sessuale [ Dìaz Padron, 1947, cit. in T. Garcia Pèrez, R. Rojas Lòpez 2006]

Le autrici ci ricordano che il termine autopsia psicologica si deve a Litman, lo studioso che negli anni ’60 stabilì gli elementi essenziali del processo di investigazione nei casi di morte dubbia. Il metodo di Litman, scrivono gli autori, consiste nel ricostruire la biografia della vittima mettendo in risalto il suo stile di vita, al personalità, gli stress recenti, l’infermità mentale e l’enunciazione di idee orientate alla morte, in particolare negli ultimi giorni e nelle ultime ore della sua vita per definire il suo stato mentale in prossimità della morte. Tutte queste informazioni vengono raccolte attraverso documenti personali, rapporti medici, rapporti di polizia, pratiche giudiziarie, interviste ai familiari, agli amici, ai colleghi di lavoro, etc. [Litman, 1968, 1963, 1989, cit. in T. Garcia Pèrez, R. rojas Lòpez, 2006]

Le autrici, hanno analizzato molte di queste interviste, tanti modelli di intervento utilizzati nei casi di morte dubbia che sono risultati tutti poco strutturati e quindi molto aperti alla possibilità di errore nella raccolta di informazioni. Da qui la necessità di un modello molto più standardizzato e integrato che ha portato alla nascita del modello impiegato a Cuba e di cui parleremo in seguito.

Potremmo dire che il protocollo di autopsia psicologica è una sorta di anamnesi post-mortem della vita attraverso le informazioni che è possibile raccogliere dalle persone più vicine possibili al deceduto: familiari, amici, fidanzata, moglie, datore e colleghi di lavoro, vicini di casa, ex compagni di scuola, sacerdote, medico di famiglia, etc.

A volte si può presentare l’occasione di intervistare anche dei testimoni oculari che hanno assisti to in diretta alla morte o hanno ritrovato il cadavere: anche in questo caso è intuibile quanto la loro versione sia importante.

Vorrei aggiungere che un altro elemento da tenere in considerazione per la raccolta di informazioni retrospettive è l’analisi di materiale fotografico: sappiamo anche dall’esperienza maturata nella clinica psicoterapeutica quanto le fotografie possano catturare stati d’animo particolari che ad un osservazione attenta e scrupolosa possono rivelare molto della personalità del soggetto in esame e da un punto di vista sistemico sulla struttura e sulle relazioni familiari, affettive ed extrafamiliari.

Bisogna inoltre aggiungere che, vista la complessità e la responsabilità che comporta un lavoro peritale di questo tipo, l’intervento dovrà essere necessariamente affrontato da un’equipe interdisciplinare e multidisciplinare.

Veniamo ora ad analizzare più in dettaglio i campi di applicazione dell’autopsia psicologica.

Iniziamo con il considerare la fenomenologia suicidiaria, perché come abbiamo già visto, proprio da qui l’autopsia psicologica affrontò le sue prime sfide.

L’importanza della metodologia e del protocollo operativo di autopsia psicologica nei casi di suicidio non consiste soltanto nel poter dirimere situazioni di morte equivoca o comunque dubbia, o per dare una spiegazione a questo comportamento autodistruttivo che possa aiutare a capire soprattutto i familiari, ma anche e soprattutto per poter operare delle fondamentali strategie di prevenzione che possano nel tempo far comprendere il fenomeno sempre più profondamente in modo da poter intervenire tempestivamente sulle personalità a rischio suicidiario.

E’ evidente che chi sarà chiamato ad intervenire come esperto di autopsia psicologica in un caso di suicidio o presunto tale dovrà anche conoscere approfonditamente la psicologia del suicida e del comportamento suicidiario e tutte le teorie che hanno cercato di comprendere da molti punti di vista questa condotta autodistruttiva.

Come scrive Bruno Bonicatto tutto questo accanto a tutte le informazioni raccolte necessarie a mettere in luce tutte le impronte che la vittima ha lasciato nella sua vita fanno parte di un processo investigativo complesso finalizzato alla costruzione di un profilo psicologico il più attendibile possibile sul suicida per poter definire il più accuratamente possibile la causa o le cause della sua morte.

Passiamo ora a considerare l’utilizzo dell’autopsia psicologica nei casi di omicidio. Lo stesso autore, in accordo con quanto affermavo all’inizio dell’articolo scrive che “lo studio delle vittime riveste una importanza fondamentale nelle investigazioni criminali. Dallo studio e dall’analisi delle caratteristiche delle vittime, dalla costruzione di un loro profilo, si possono trarre elementi utili per svelare la dinamica e la genesi dei fatti e, non ultimo, gettare le basi per la costruzione di un profilo dei criminali. [Bonicatto B., pag. 53, 2006]

Aggiungerei inoltre un aspetto che non mi sembra irrilevante: concentrarsi su quella specifica vittima, scandagliarne analiticamente la vita, arrivare ad un suo profilo psicologico attendibile, significa concentrarsi su quello specifico crimine, su quella specifica relazione criminale ignoto e vittima, che avrà delle caratteristiche del tutto peculiari rispetto ad altre; questa attenzione alle peculiarità del caso specifico esenta dal rischio di affidarsi troppo agli elementi statistici che possono fuorviare generalizzando troppo; inoltre un’attenta analisi della vittima attraverso un processo accurato di autopsia psicologica permetterà di poter cogliere attraverso l’analisi delle banche dati criminali eventuali analogie con altri casi dove fossero presenti vittime con caratteristiche fortemente simili tra loro per poter formulare dopo una severa valutazione magari l’ipotesi di una serialità omicidiaria. In questi casi è sempre opportuno che gli investigatori tengano sempre in considerazione, comunque, anche la possibilità di trovarsi di fronte a casi di staging.

Di conseguenza “la storia della vittima può dare […] importanti informazioni sugli antefatti, lo stile di vita e portare, attraverso queste informazioni, a dirigere i sospetti ed a indirizzare l’investigazione.” [Bonicatto B., pag. 53, 2006]

Per quanto riguarda gli incidenti mortali non staremo in questa sede ad analizzarne le psicodinamiche e quindi gli aspetti intrapsichici e tanti altri co -fattori determinanti nella loro dinamica, come l’abuso di alcol e droghe tra i giovani che pur sono elementi fondamentali e dovranno essere tenuti ben presenti dall’esperto.

Diciamo subito che anche in questi casi dovranno essere evitate le generalizzazioni perché come per il suicidio o per l’omicidio, ogni incidente stradale è un caso a parte la cui analisi dovrà essere di conseguenza mirata specificamente a quella particolare vittima e a tutti gli altri attori che intervengono nella scena di quel particolare incidente.

Anche in questi casi l’autopsia psicologia si presenta come lo strumento migliore per mirare a queste finalità: l’utilizzo del suo rigoroso protocollo “ci aiuta a ricostruire retrospettivamente la storia della vittima, per stabilire se il suo ruolo fu attivo o passivo nel provocare o, viceversa, subire l’incidente. L’autopsia psicologica sarà utilizzata anche nei casi di morte dubbia, casi in cui non è facile dare un’interpretazione di quanto è successo: se si tratti in realtà di un incidente o piuttosto, di un suicidio mascherato. Non solo, quindi, negli incidenti stradali ma anche per quanto riguarda gli incidenti domestici si potrà avvicinare la verità, la reale sostanza di quanto, in un primo momento può apparire come imputabile alla sola tragica fatalità. […] Esistono poi nelle cronache, casi più singolari e tragicamente ‘unici’, dove l’unica possibilità di spiegazione è il ‘destino’, la tragica causalità e dove, viceversa, riteniamo sarebbe opportuno approfondire la storia della vittima e/o del responsabile per giungere a scoprire la genesi e la dinamica dei fatti (es. la vittima aprì la porta dell’ascensore ed entrò non avvedendosi che la cabina dello stesso non era al piano; il conducente, facendo manovra di retromarcia con la propria autovettura, non si avvedeva della presenza di un bimbo, a volte del figlioletto dietro l’auto e, di conseguenza, il piccolo veniva travolto e ucciso).

L’autopsia psicologica ci consente di avvicinare la verità, superando l’apparenza, non solo per definire le responsabilità penali e /civili ma anche per alimentare il dibattito sui temi dell’organizzazione psico-sociale e per sollecitare tutti gli interventi possibili e finalizzati ad una concreta prevenzione, vista l’inefficacia delle sole norme repressive e/o punitive. [Bonicatto B., pagg. 69-70, 2006]

Purtroppo, come lo stesso autore citato afferma, l’autopsia psicologica a tutt’oggi rappresenta ancora un tema di interesse troppo marginale tra gli addetti ai lavori. In Italia è ancora molto teorizzato ma poco applicato nonostante le ricerche in merito a livello internazionale abbiano provato che possa dare degli ottimi risultati e dei contributi non marginali al processo investigativo.

Uno dei paesi, invece, in cui si è maggiormente sviluppato il protocollo di autopsia psicologica è Cuba. A tal proposito seguiamo ancora Bonicatto:

“A partire da revisioni multiple dei modelli, delle scale di valutazione, delle guide e dei formulari tratti dalla letteratura specializzata e dai lavori precedenti, si è creato un modello proprio ed originale che è stato inizialmente denominato MAP (Modelo de autopsia psicologica), successivamente ed incorporando altri items durante la validazione dello stesso, applicandolo nello studio delle vittime di suicidio, omicidio e di incidenti, si è giunti al modello, attualmente utilizzato e perfezionato, chiamato MAPI (Modelo de Autopsia Psicologica Integrado).

Il MAPI a differenza di tutti i modelli utilizzati in precedenza è completamente strutturato e sistematizzato in maniera tale da ridurre al minimo il margine di errore.

Tutti coloro che applicano questo protocollo sono tenuti a realizzarlo nello stesso modo, dovendosi attenere alle indicazioni di un manuale che contempla e richiede risposte prestabilite, al fine di evitare l’inclusione di elementi soggettivi nella valutazione di ogni caso e rendere verificabile e riproducibile da terze persone il risultato della ricerca.

La metodologia scientifica utilizzata per la validazione del MAPI è stata sviluppata dal Ministero della salute pubblica di Cuba e in particolare dall’Istituto di Medicina Legale della Città de La Habana attraverso tre investigazioni realizzate tra gli anni 1990 e 1996 su vittime di suicidio, omicidio e incidenti (soprattutto stradali), investigazioni che dimostrarono che ricorrere a terze persone per ottenere informazioni sul caso di morte risulta affidabile, che il metodo è percorribile e che lo strumento, il MAPI, è, di conseguenza, applicabile e generalizzabile.

L’applicazione del MAPI attualmente si estende ad altri paesi latinoamericani, già dalla fine del 1994, e si impiega con successo nella soluzione di casi civili e penali in Messico, in Cile (soprattutto nello studio dei suicidi), in Honduras Che ha introdotto, attraverso la Direzione di Medicina Forense, questa tecnica nel 1988 nei casi civili e penali, specialmente per la soluzione dei casi di morte dubbia e/o equivoca e nell’investigazione in generale, con la peculiarità di incorporare gli assistenti sociali in qualità di periti), in Costa Rica (includendo tale modello tra le tecniche a disposizione del Pubblico Ministero per l’investigazione sugli omicidi). [Bonicatto B., pag 16, 2006]

L’autore auspica che anche nel nostro paese possa essere costruito un Modello di Autopsia Psicologica Integrato che possa essere applicato alla nostra realtà socio culturale e alle nostre peculiari casistiche.

BIBLIOGRAFIA

Bonicatto B., Garcia Pèrez T., Rojas Lòpez R. (2006), L’autopsia Psicologica, Franco Angeli, Milano




permalink | inviato da alessandromassimo il 10/10/2011 alle 13:8 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Incompatibilità carceraria:giurisprudenza
post pubblicato in diario, il 28 settembre 2011
 

Capitolo II
Incompatibilità per condizioni di salute fisica

1. Concetto di "grave infermità fisica" secondo l'art. 147 n. 2 codice penale. La Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Facendo un rapido excursus di alcune sentenze della Corte, emerge come non ci sia un'interpretazione omogenea ed uniforme del concetto di salute, ma variando questo concetto di caso per caso.

Di seguito riporterò dei brani di alcune sentenze della Cassazione per far comprendere se e come quest'altalena di decisioni possa rispecchiare e rispettare la funzione nomofilattica della Corte.

" Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale consentito ai sensi dell'articolo 147, primo comma n.2 codice penale, per chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, deve ritenersi grave non esclusivamente quello stato patologico del condannato che determina il pericolo di morte, ma pure ogni altro stato di infermità fisica che cagioni il pericolo di altre rilevanti conseguenze dannose o, quantomeno, esiga un trattamento che non si possa attuare in ambiente carcerario e che necessariamente abbia probabilità di regressione nel senso del recupero, totale o parziale, dello stato di salute".
Cass. pen., sez.VI, 27 settembre 1986 (c.c. 6 agosto 1986, n. 1361), Celentano.

Si nota come la Corte abbia dato un'interpretazione estensiva del grado di infermità fisica del condannato e intraveda anche l'idea di una possibile applicazione di una misura alternativa alla detenzione.

Un'altra decisione della corte emessa solo sei mesi dopo la precedente, sembra di segno meno favorevole all'incompatibilità con la carcerazione, non bastando nemmeno una prognosi infausta quoad vitam.

" Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale ex articolo 147, codecreto pen., non è sufficiente che l'infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Neanche la prognosi infausta quoad vitam crea, automaticamente, un contrasto fra l'esecuzione della pena ed il senso di umanità né rende di per sé operativa la disposizione dell'articolo 147 n. 2 codice penale, ma occorre che la malattia sia, allo stato, di tale gravità da escludere, ad un tempo, la pericolosità del condannato e la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario."
Cass. pen., sez. I, 14 marzo 1987 (c.c. 15 dicembre 1986, n. 304), Mesina.

Si legge in altre sentenze della Corte:

" L'articolo 147, primo comma, n. 2, codice penale, non prevede il differimento dell'esecuzione della pena in presenza di una qualunque infermità ma richiede l'esistenza di una grave infermità e se è vero che la gravità va valutata non in assoluto ma in relazione al bisogno di cure e alla loro praticabilità nello stato di detenzione, è altresì vero che ciò che giustifica il differimento è l'impossibilità di praticare utilmente le cure nel corso dell'esecuzione e non la semplice possibilità di praticarle meglio fuori dell'ambiente carcerario".
(Cass. sez. I, 17 novembre 1989, Mondino, n. 2607).
" Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena e nell'ipotesi di esecuzione di pena restrittiva della libertà personale nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica, non assume rilevanza il carattere cronico ovvero inguaribile della malattia, atteso che il requisito della guaribilità o della reversibilità dell'infermità non è previsto dalla citata disposizione. È, invece, necessario che il giudice valuti se l'infermità fisica del soggetto abbia o meno la possibilità di trarre giovamento, nello stato di libertà, di cure e trattamento sostanzialmente diversi e più efficaci di quelli che possono essere prestati nelle apposite istituzioni e strutture sanitarie penitenziarie. La mera osservazione di compatibilità dell'infermità con il regime penitenziario non soddisfa, pertanto, l'obbligo di motivazione sulla sussistenza o meno del diritto al differimento dell'esecuzione della pena, mancando in tal caso l'esame e la valutazione dell'eventuale incidenza dell'infermità adotta, in caso di permanenza del regime carcerario, sulla salute del detenuto".
Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 1991, Cosentino, n. 4228.
" Per la concessione del differimento della pena restrittiva della libertà personale che deve essere eseguito contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, occorre la sussistenza di una malattia grave, tale cioè da porre in pericolo la vita del condannato o provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. Il giudizio sulla gravità ha carattere relativo giacchè si fonda sul rapporto tra condizione individuale del soggetto e condizione dell'ambiente carcerario e, pertanto, l'accertata infermità costituirà causa possibile di differimento non solo perchè grave nel senso sopra indicato, ma soprattutto in quanto potenzialmente aggravata dalla condizione carceraria. Non può, invece, assumere rilevanza il carattere cronico ed inguaribile della malattia dato che il requisito della guaribilità o della reversibilità della infermità non è richiesto dalla norma".
Cass. Sez. I, 25 gennaio 1991, Racca,n. 4363.

Negli anni successivi, invece, assistiamo ad una controtendenza delle decisioni assunte dalla Corte, in quanto in questo bilanciamento d'interessi, viene privilegiato il diritto alla salute, quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Questo, anche perchè la Corte Costituzionale con sentenza n. 414 del 1991 ha riconosciuto come valore supremo contemplato dall'articolo 32 della Costituzione, il bene fondamentale della vita e della salute. Lo status di detenuto non può e non deve condurre a una minore attenzione verso le esigenze di tutela del diritto alla salute.

" In tema di sospensione dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica la durata della pena da espiare è ininfluente ai fini della valutazione dei presupposti della sospensione. Quest'ultima invero si pone in rapporto alla necessità di evitare che l'esecuzione della pena si risolva in un inutile aggravio di sofferenza per il condannato, venendo in tal modo ad incidere su due principi di rilievo costituzionale, vale a dire il divieto dei trattamenti inumani e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; principi che vanno, però, comparati con quello della certezza dell'esecuzione della pena.
Cass. pen., sez.I, 3 marzo 1992, n. 358 (c.c. 27 gennaio 1992), Viola.
" La potestà punitiva dello stato, che l'esecuzione della pena attua con la costrizione del condannato, ha un limite costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (articolo 32 Costituzione), che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravanzare allorquando la pena, per le condizioni di grave infermità fisica del soggetto finisca per costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. Nella motivazione del potere di rinvio di esecuzione della pena, il giudice di merito deve dare ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Costit.) con quelli della tutela della salute (articolo 32 Costit.) e del senso di umanità (articolo 27 Costit.) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena, per modo che in sede di legittimità se ne possa valutare la correttezza e la completezza.
Cass.pen., sez. I, 6 luglio 1992, n.2819, Piromalli.
" Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'articolo 147, 1ºc. n. 2, codice penale deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva gravità dell'infermità fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un trattamento contrario al senso di umanità e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell'ordinamento."
Cass. Sez. I, 17 maggio 1997,n. 3046.

Così sembra che la Cassazione voglia affermare che il condannato, il quale versi in gravi condizioni di salute, è titolare di una aspettativa "qualificata" alla prestazione sanitaria, gode di un interesse legittimo ad un efficace servizio medico all'interno dell'istituto penitenziario e, qualora emerga che tale struttura non sia in grado di apprestare le cure necessarie, acquisisce un diritto soggettivo al rinvio dell'esecuzione della pena.

" Il concetto di gravità dell'infermità - che legittima, ai sensi dell'articolo 147 n. 2 codice penale, il differimento dell'esecuzione della pena - deve essere necessariamente rapportato alla ratio della disposizione, con la quale il legislatore ha inteso evitare che dallo stato di detenzione possono derivare conseguenze dannose per la persona. In tale prospettiva l'esecuzione della pena dovrà essere differita quando la struttura penitenziaria - tenuto anche conto della possibilità del ricovero esterno - non si riveli in grado di provvedere alla cura ed all'assistenza sanitaria adeguate alla obiettiva gravità del caso, sì che appaia fondata la previsione che si fatte carenze abbiano a determinare effetti dannosi sullo stato del condannato. Se così non fosse l'esecuzione della pena verrebbe illegittimamente ad incidere sul diritto alla salute costituzionalmente a tutti riconosciuto (articolo 32 Costituzione) e si risolverebbe in un trattamento contrario al senso di umanità, cui la stessa deve ispirarsi (articolo 27/3ºc. Costit.), come del resto ha espressamente riconosciuto la Corte costituzionale nella sua sentenza n.114 del 1979, ove, è, tra l'altro, chiarito che per "grave infermità fisica", rilevante per gli effetti della disposizione in esame, deve intendersi quella "non suscettibile di guarigione mediante le cure o l'assistenza medica disponibili nel luogo di detenzione".
Cass. Sez. I, 26 ottobre 1987, Nuvoletta, n. 177126.

Si afferma che l'esecuzione della pena non può incidere sul diritto alla salute, sì che il condannato che non possa essere curato nella struttura sanitaria penitenziaria o, fermo restando la sua sottoposizione al regime penitenziario, in ospedale civile o in altri luoghi esterni di cura, ha il diritto al differimento dell'esecuzione della pena ove non possa essere ammesso alla detenzione domiciliare. Infatti la Corte di Cassazione ha stabilito, che il precetto dell'articolo 147 n. 2 codice penale, messo in relazione con quello sancito dall'articolo 47-ter ordinamento penitenziario, "costituisce una norma di chiusura del sistema" (ispirato ad un concetto di gradualità delle misure), cosicché ha accolto l'opinione secondo la quale la detenzione domiciliare è una modalità esecutiva fondata su principi umanitari e rappresenta "una fattispecie derogatoria di fronte all'ordinario regime del rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena".

Dobbiamo, poi, notare che l'infermità fisica del condannato è un indice al quale poter fare riferimento vuoi per disporre il rinvio facoltativo vuoi per applicare la misura della detenzione domiciliare. Appare, quindi essenziale correlare tale istituto con quello del rinvio facoltativo dell'esecuzione di pena detentiva.

Questa operazione deve essere eseguita cercando di comprendere se la locuzione "condizioni di grave infermità fisica", racchiusa nel n. 2 dell'articolo 147 codice penale, sia in qualche modo assimilabile alla frase "condizioni di salute particolarmente gravi", che si trova nell'articolo 47- ter, n. 2, ordin. penit. A parere della dottrina sono da ritenersi "sostanzialmente equivalenti le due espressioni", anzi in questa materia i Tribunali di sorveglianza potranno certo avvalersi anche delle conclusioni cui la dottrina e la giurisprudenza sono giunte sul concetto di grave infermità fisica, aggiungendovi oggi il riferimento alla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

" Ai fini della concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, le condizioni di salute particolarmente gravi richiedenti costanti contatti con i presidi sanitari, devono sussistere, per ovvio senso logico, all'epoca di espiazione della pena, indipendente dalla data di insorgenza della patologia, che può essere indifferentemente anteriore o posteriore al reato o alla condanna, essenziale essendo che sussista comunque quando la pena definitivamente inflitta passi in esecuzione".
Cass. Sez. I, 10 febbraio 1993, Porru.

1.1 Le varie patologie

1.1.1 Affetti da H.I.V.

Le vicende che hanno interessato la disciplina relativa ai detenuti affetti da infezione da H.I.V. si rilevano esemplari dell'evoluzione dell'approccio normativo nei confronti della malattia particolarmente grave incompatibile con lo stato di detenzione.

Nei primi anni 90 (1) l'estrema drammaticità delle statistiche su tossicodipendenza e sieropositività nell'ambito della popolazione carceraria e la consapevolezza che il carcere rappresenta "un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio", per i quali sovraffollamento e promiscuità costituiscono possibile veicolo di diffusione del virus hanno indotto a "limitare quanto più possibile l'ingresso e la permanenza in carcere di tali soggetti" attraverso l'introduzione dell'articolo 286-bis codice di procedura penale contenente una presunzione assoluta di "incompatibilità con lo stato di detenzione" nei "casi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria", patologie definite una tantum ed in via astratta con decreto emanato dai Ministri della Sanità e di Grazia e giustizia. In questo contesto storico-politico viene aggiunto l'articolo 286-bis al codice di procedura penale, contenente disposizioni relative al trattamento di persone affette da HIV, volto poi, a chiarire e definire che cosa si intendesse per AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, condizione sufficiente per far venire meno la custodia cautelare in carcere, in quanto comportano una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. Infatti nel D.M. 25 maggio 1993 si prova a definire che cosa si deve intendere per situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da Hiv: "La situazione di Aids conclamata ricorre quando la persona sia affetta da Aids conclamata è segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 13 febbraio 1987, n. 5. La grave deficienza immunitaria, ai fini della medesima disposizione, ricorre quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro".

Il Legislatore, prevedendo un così dettagliato e particolareggiato caso di incompatibilità assoluta, aveva creato un automatismo di scarcerazione, in quanto l'aveva svincolata da qualsiasi valutazione, sia di ordine medico-legale sulla particolare gravità della patologia e delle connesse infezioni opportunistiche in atto, sia di ordine sociale sulla pericolosità del soggetto e sulla gravità del reato.

In pratica ogni volta che ci si trovava di fronte un detenuto con questo quadro clinico e questi determinati valori ematici si provvedeva a farlo uscire dal carcere. Questo, però non tenendo conto del fatto che il detenuto potesse anche giocare su questo meccanismo, ad esempio rifiutandosi si assumere dei farmaci, che gli permettevano di tenere sotto controllo quei livelli previsti.

In questa situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione delle persone affette da HIV intervengono due sentenze della Corte Costituzionale n. 438 e 439 del 18 ottobre 1995, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articolo 146 1º comma n. 3 codice penale e 286-bis 1º comma codice di procedura penale nella parte in cui prevedono, rispettivamente, il differimento della pena (relativo ai detenuti con condanna definitiva) e il divieto di custodia cautelare in carcere (relativo agli imputati), nei confronti delle persone affette da HIV, anche quando l'espiazione della pena e l'applicazione della misura cautelare possono "avvenire senza pregiudizio alla salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".

Dopo queste sentenze viene meno l'automatismo assoluto o relativo che si era creato: soggetti imputati o condannati continuano a stare in carcere, indipendentemente il numero dei linfociti, previsto dalla legge, spettando al giudice valutare caso per caso in relazione dalle strutture disponibili, se l'esecuzione della pena possa avvenire senza pregiudizio per la salute della restante popolazione carceraria, che costituisce l'altro valore che la norma ha inteso tutelare. Dopo questo intervento della corte la problematica dell'AIDS in carcere è stata riportata, perdendo ogni specificità, nell'alveo generico dell'incompatibilità contemplata per qualsiasi genere di patologia dalle norme del codice penale e del codice di procedura penale E tale alveo, purtroppo, continua a rimanere oscuro e bisognevole di urgenti interventi chiarificatori del legislatore.

Il dettato degli articoli 146 n. 3 e 147 n. 2 codice penale e 275 4º c. codice procedura penale non esplicita con chiarezza quale sia il momento di inconciliabilità tra detenzione e cure adeguate.

Non risulta chiarito peraltro, se e in che misura le norme proteggano non solo il diritto alla salute, ma anche il rispetto della dignità umana (è il caso dei malati terminali nei cui confronti le cure sono praticabili in carcere).

1.1.2 Tossicodipendenti e alcooldipendenti

Sono previste forme di assistenza sanitaria particolari per le persone detenute tossicodipendenti e alcooldipendenti.

Il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti n. 309/90 che comprende anche la legge n. 162/90, prevede un trattamento particolare per le persone tossicodipendenti detenute, sia per quanto riguarda le possibilità di accesso a forme alternative al carcere, sia per quanto concerne il trattamento all'interno del carcere.

Per fruire di queste particolari forme di trattamento e di assistenza sanitaria è necessario che alla visita di primo ingresso la persona interessata dichiari al medico penitenziario di essere tossicodipendente.

Qualora, per qualche motivo, non sia stata fatta questa dichiarazione durante la prima visita medica, è bene farla al più presto, senza far trascorrere troppo tempo.

Il medico del carcere segnalerà il/la detenuto/a che ha dichiarato lo stato di tossicodipendenza al SER.T della USL di zona, che provvederà alla verifica dello stato di tossicodipendenza. Il SER.T può anche richiedere a questo scopo esami clinici, come l'esame delle urine per la ricerca di stupefacenti. Agli operatori del SER.T si possono esporre le proprie richieste per programmare le terapie e i trattamenti.

Il Testo Unico n. 309/90, articolo 96 prescrive che chi è detenuto/a ed è tossicodipendente "ha diritto di ricevere cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione". È previsto inoltre che le USL "d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena e in collaborazione con i servizi sanitari interni (...), provvedano alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti".

A questo scopo sono pertanto attivate diverse figure di operatori, penitenziari e non: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, ecc.

Oltre che con il medico, quindi, i SER.T possono essere presenti all'interno del carcere anche con altri operatori. Questo dipende dall'accordo stipulato tra amministrazione penitenziaria e USL, che varia da città a città: in alcuni carceri, il SER.T è presente stabilmente in carcere con una équipe, in altri è presente solo il medico. Questo deve comunque, per legge, somministrare il metadone quotidianamente, quando prescritto.

La legge prevede che l'assistenza sanitaria e psicosociale debba essere garantita a tutti/e i/le detenuti/e tossicodipendenti, non solo a coloro che decidono di intraprendere un programma di trattamento finalizzato all'accesso a pene alternative.

Il Testo Unico prevede che in ogni istituto carcerario siano create sezioni per i tossicodipendenti, nelle quali avviare programmi di recupero.

Sono anche previste "strutture a sicurezza attenuata", carceri o sezioni particolarmente organizzate per consentire e facilitare le attività di reinserimento e riabilitazione. In questi casi, esistono delle équipe - formate da operatori sanitari e sociali e dal direttore - che valutano le richieste di assegnazione presentate dai/dalle detenuti/e, e le selezionano. Normalmente, per accedere a queste sezioni "a sicurezza attenuata" si firma una sorta di "patto terapeutico", un contratto con cui ci si impegna a rispettare le regole che vigono all'interno delle sezioni stesse. Queste regole - come avviene nelle comunità terapeutiche - dovrebbero essere chiaramente comunicate alla persona interessata prima del suo ingresso. Queste strutture si avvalgono spesso della collaborazione diretta, oltre che degli operatori penitenziari, degli operatori dei SER.T e di organizzazioni private (di volontariato e comunità terapeutiche).

Le strutture a sicurezza attenuata sono pochissime in tutta Italia. La maggioranza dei/delle detenuti/e tossicodipendenti sono assegnati a sezioni "normali" o a sezioni per tossicodipendenti che spesso non differiscono di molto da quelle normali. La qualità dei servizi offerti dipende spesso dall'accordo stipulato tra amministrazione penitenziaria e USL, così come dai limiti e dai problemi posti dalla struttura penitenziaria. A questo scopo, la stessa legge 162 ha stanziato dei fondi per la ristrutturazione delle sezioni per tossicodipendenti, anche se in numerose città questi lavori non sono stati ultimati.

Per tutti questi complessi motivi, è facile riscontrare differenze anche profonde tra quanto la legge prevede e le diverse situazioni concrete.

Per quanto riguarda gli imputati e gli indagati sono previsti diversi istituti in alternativa alla custodia cautelare, che rimane la misura più severa, come ad esempio gli arresti domiciliari.

L'articolo 89 del T.U. 309/90, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 222 del 14 luglio 1993, prevede che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, a meno che non vi siano esigenze cautelari «di eccezionale rilevanza», quando imputata è una persona tossico(alcol)dipendente che abbia in corso oppure intenda sottoporsi ad un programma terapeutico presso i servizi pubblici, o presso una struttura autorizzata (ad esempio, una comunità). Le disposizioni di cui all'art 89 non si applicano però agli imputati per uno dei reati previsti dall'articolo 275/3º comma codice di procedura penale.

La revoca della custodia cautelare è concessa su richiesta dell'interessato.

Il giudice ripristina la custodia cautelare in carcere quando accerta che: la persona ha interrotto il programma; mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del programma; non collabora alla definizione del programma.

La legge, quindi, prevede per tutte le persone tossico(alcol) dipendenti in trattamento o per quelle che dichiarano di voler iniziare un trattamento, la possibilità di non scontare la custodia cautelare in carcere.

Tuttavia, c'è una eccezione, quando vi sono motivi «di eccezionale rilevanza». Questa eccezione deve essere valutata dal giudice competente.

Inoltre, perché questa istanza venga accettata, è necessario che l'interessato/a produca una dichiarazione di disponibilità all'accoglienza da parte della struttura presso cui si intende seguire un programma.

È possibile chiedere la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari che possono essere concessi presso la struttura in cui si svolge il programma di recupero o che, se concessi presso la propria abitazione, possono prevedere la possibilità di assentarsi per seguire il programma terapeutico. Infatti l'articolo 284 codice di procedura penale dispone che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato/a di non allontanarsi dalla propria abitazione o comunque dal luogo indicato, che può essere anche un luogo di cura (per esempio una comunità terapeutica). Il giudice può autorizzare l'imputato/a ad assentarsi, in giornata, dal luogo degli arresti per il tempo strettamente necessario a provvedere ad esigenze di vita, di cura, ecc.

Se si intende chiedere la possibilità di lasciare gli arresti, è meglio farlo da subito, al momento della richiesta di arresti domiciliari, motivando con chiarezza le ragioni della richiesta.

Uno dei motivi riconosciuti validi per assentarsi dagli arresti è quello della necessità di mantenere il rapporto con il proprio SER.T, per cominciare o proseguire il programma terapeutico.

Inoltre è previsto un altro istituto come forma alternativa alla detenzione, ed è quello dell'affidamento in prova disciplinato dall' articolo 47-bis ordinamento penitenziario e dall'articolo 94 del T.U. 309/90.

Se la pena definitiva, inflitta nei limiti di 4 anni, o ancora da scontare, sempre nella misura di 4 anni, dev'essere eseguita nei confronti di una persona tossico(alcol)dipendente che abbia in corso o intenda sottoporsi a un trattamento terapeutico, l'interessato/a può chiedere, in ogni momento, di essere affidato/a in prova al Servizio sociale, per proseguire o iniziare l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con il Servizio sociale stesso.

Infine il detenuto/condannato può richiedere anche la sospensione della pena, così come previsto dagli articoli 90-93 del T.U.

Alla persona condannata a pena detentiva non superiore a 4 anni, o ancora da scontare nella misura di 4 anni (anche se congiunta a pena pecuniaria) per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico(alcol)dipendenza, il Tribunale di Sorveglianza può concedere la sospensione dell'esecuzione della pena per 5 anni, sempre che la persona si sia sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e riabilitativo. La sospensione è concessa su richiesta dell'interessato/a.

Il magistrato di Sorveglianza può revocare la sospensione della pena se la persona si sottrae senza giustificato motivo al programma o se, entro i cinque anni successivi al provvedimento, commette un reato per cui viene inflitta una pena detentiva.

Infine il detenuto tossicodipendente può presentare istanza per richiedere la semilibertà, disciplinata dall'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario. Per le persone tossico(alcol)dipendenti ammesse al regime di semilibertà, il magistrato di Sorveglianza può prevedere l'obbligo di presentarsi, periodicamente, al SER.T per l'effettuazione del controllo dei cataboliti per la ricerca di sostanze stupefacenti (esame delle urine). In questo caso, il SER.T avrà l'obbligo di relazionare al Centro di servizio sociale adulti del Ministero di Grazia e Giustizia, che a sua volta relazionerà al Tribunale di Sorveglianza. Il SER.T è tenuto a segnalare anche se la persona non si presenta regolarmente.

Come è possibile vedere, il legislatore ha creato tutta una serie di norme e di meccanismi per aiutare e facilitare il recupero del tossico(alcool)dipendente, nel momento in cui il soggetto entra sotto la "responsabilità" dell'amministrazione penitenziaria. Così non so più quanto si possa parlare di incompatibilità per un tossicodipendente, che, addirittura nel momento in cui arriva in carcere, può, se vuole, disintossicarsi e iniziare un programma di ricovero. Forse può succedere che qualche tossicodipendente si faccia "volontariamente" arrestare per iniziare più velocemente e in ambiente "più protetto" la propria disintossicazione.

Propongo, anche qui, una statistica pubblicata dal D.A.P. contenente i dati riguardanti i detenuti presenti a fine semestre 1998 ed il numero dei tossicodipendenti e alcooldipendenti presenti alla suddetta data. L'altra riguarda i dati relativi ai casi seguiti dai Centri di Servizio Sociale con riferimento agli articoli 47, 47-bis, 47-ter della Legge n. 354 del 1975.

1.1.3 Malattie rilevanti giuridicamente per ottenere l'adozione di una misura alternativa alla detenzione

Il nuovo codice di procedura penale ha attribuito una notevole rilevanza allo stato di salute del soggetto sottoposto ad indagini, cosicchè l'elemento della condizione di salute da criterio sussidiario è divenuto criterio principale, potendo anche da solo giustificare la concessione del beneficio.

La condizione, che impedisce l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare e l'inizio o la prosecuzione dell'esecuzione della pena, è una situazione di grave malattia, diversamente definita dalle due norme (articoli 147 codice penale e 275/4º del codice di procedura penale), ma sostanzialmente coincidente, la cui definizione è però chiaramente generica e suscettibile di interpretazioni e valutazioni fortemente discrezionali da parte dei giudici chiamati ad applicarla. Infatti pensiamo alla formulazione dell'articolo 147 codice penale che prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per "chi si trova in condizioni di grave infermità fisica", mentre l'articolo 275/4ºc, parla di "condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere".

Il giudizio finale sulla concessione del beneficio è sempre dovere del Magistrato, tuttavia egli in ciò si avvale degli elementi clinici messigli a disposizione dal tecnico, che è in grado di valutare congiuntamente l'aspetto clinico della malattia e la sua rilevanza nei confronti del disposto di legge.

Così si richiede una valutazione medico-legale delle condizioni di salute del detenuto. In questa valutazione devono essere equiparati diversi elementi, quali la patologia presente, la gravità o l'acuirsi di tale malattia. Inoltre occorre considerare se le condizioni psico-fisiche del soggetto malato sono critiche o sono tali da mettere in pericolo la vita stessa del detenuto.

Queste situazioni possono variare da caso a caso e da persona a persona, in quanto una stessa patologia con uguali sintomi può avere effetti diversi più o meno gravi a seconda delle condizioni generali del soggetto affetto. Per cui possiamo avere il caso (2) di un condannato maschio di 66 anni con patologia di diabete mellito di 2º tipo e retinopatia, accompagnata dall'asportazione di un carcinoma renale, quadro clinico, valido fondamento per la concessione dell'incompatibilità con il carcere. Al contrario, per un detenuto maschio di 43 anni, in attesa però di giudizio, sempre con una diagnosi di diabete mellito di 2º tipo veniva respinta la richiesta di scarcerazione per motivi di salute, in quanto patologia che può essere "curata" anche in carcere. (Infatti grazie al servizio di farmacia predisposto negli istituti penitenziari è possibile somministrare qualsiasi tipo di farmaco, rispettando, se il caso lo richiede, anche l'orario di somministrazione.)

Tutti i ricoveri ex articolo 11 ordinamento penit. e 17 R. Es. Ordinamento penitenziario presuppongono un'incompatibilità momentanea, che non fa venir meno lo stato detentivo, il quale si ripristina pienamente non appena cessa il ricovero esterno.

Altre patologie, per cui generalmente viene concessa l'incompatibilità, sono quelle relative all'apparato cardio-circolatorio, a problemi renali e a tutti quei tumori in fase terminale. Sono molto generica su questo punto, perché non esiste in materia un criterio codificato o un elenco tassativo, o per lo meno indicativo, di riferimento delle malattie, che potrebbero portare all'incompatibilità con la detenzione, stilato da un organo competente quale potrebbe essere il Ministero di Grazia e giustizia di concerto con il Ministero della Sanità.

Ho provato a compilare una casistica sulle patologie fisiche che possono portare all'incompatibilità, ma è stato impossibile proprio perché in questo ambito vige un grande potere discrezionale in capo alle autorità competenti e nonché ai medici tenuti a relazionare sulla situazione clinica del detenuto, in quanto non hanno nessuna "guida ufficiale" da seguire (neppure la Cassazione riesce ad emettere delle decisioni uniformi), ma solo la loro esperienza e il loro buon senso.

2. Incompatibilità con la tutela della salute dei terzi

Credo che si possa affermare che il carcere, quale luogo di reclusione, costituisca una comunità. Secondo l'O.M.S. (3) una comunità è "un gruppo sociale determinato da frontiere geografiche e/o da valori o da interessi comuni. I suoi membri si conoscono e sono in interazione gli uni con gli altri. La comunità funziona in una struttura sociale particolare ed è contemporaneamente il prodotto e il creatore di talune norme, di taluni valori e di talune istituzioni sociali. L'individuo appartiene alla società tramite la sua famiglia e la sua comunità".

Pertanto costituiscono comunità, la popolazione di un quartiere, i lavoratori di un'industria, i ragazzi di una scuola, i componenti di una associazione politica, i religiosi di un convento, i militari di una caserma, i detenuti di un carcere.

In riferimento al carcere, questo si considera una comunità "chiusa", per evidenti ragioni, e in quanto tale esiste la probabilità di diffusione di alcune malattie infettive in forma epidemica.

Infatti possono verificarsi casi di malattie infettive, per cui può sorgere il problema del contagio. Per cui più che di incompatibilità verso gli altri si può parlare di impossibilità di convivenza con gli altri, questo soprattutto per tutelare la salute degli altri detenuti.

In questi casi può essere utile ricorrere all'isolamento, previsto dall'articolo 33 ordinamento penitenziario, che stabilisce che negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso quando è prescritto per ragioni sanitarie. L'articolo 68 del Regolamento d'esecuzione precisa che l'isolamento per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico.

Inoltre può essere deciso anche per il trasferimento del malato da un istituto ad un altro, magari più attrezzato per far fronte a quel particolare tipo di malattia, oppure è prevista la possibilità di un ricovero in un centro diagnostico terapeutico dell'amministrazione penitenziaria.

L'amministrazione penitenziaria ha creato anche dei centri ad hoc specializzati nella cura di determinate malattie, quali ad esempio il centro clinico di Paliano, dove vengono trasferiti tuttti i detenuti affetti da TBC.

Questo, cioè il fatto che l'amministrazione penitenziaria si sia così organizzata e specializzata, è uno dei motivi che ha portato alla diminuzione dei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione, in quanto i detenuti hanno comunque una buona assistenza medica specializzata.

3. L'esperienza del Complesso penitenziario di Sollicciano

Quanto qui riportato è frutto di un'intervista personale con il direttore sanitario del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano, Dott.ssa Paterno, effettuata presso l'istituto stesso.

L'istituto, sia la sezione maschile che femminile, è suddiviso in vari settori. Il soggetto, che arriva nell'istituto per la prima volta, passa dal reparto transito, dove viene sottoposto a visita medica (molto accurata e dettagliata) e dove viene effettuata una "prima accoglienza", dopo di che viene trasferito nella sezione penale, se si tratta di un detenuto con condanna definitiva, oppure nella sezione giudiziaria, se il soggetto è in attesa di giudizio.

In ognuno di questi reparti sono state predisposte delle sale visite, dove vengono esplicate tutte le attività infermieristiche. Inoltre costituisce un vero reparto a sé l'infermeria centrale, dove vengono ricoverati tutti quei detenuti, di ogni sezione, che devono trascorrere un periodo di degenza. Inoltre c'è un reparto apposito per l'isolamento sanitario, in cui vengono ricoverati tutti quei detenuti affetti da malattie infettive, come la scabbia, la pediculosi, ecc. per evitare la diffusione e il contagio della malattia.

Esiste, poi, tutta un'area attrezzata con macchinari diagnostici per effettuare radiografie, ecografie, esami strumentali, visite specialistiche, come ad esempio l'oculistica, l'otorino, il dentista, il fisioterapista, ecc., si è creato un vero e proprio centro poliambulatoriale.

In questa struttura sanitaria operano quattro medici incaricati, secondo una disposizione della legge n. 740, che prevede l'assegnazione dei medici in rapporto al numero ai detenuti; l'istituto penitenziario di Sollicciano era nato per ospitare 350 detenuti, mentre attualmente sono circa mille. Ognuno di questi medici ha un reparto di assegnazione, di cui è responsabile, cioè il medico incaricato nel reparto svolge i compiti del medico di base del detenuto, quello che "fuori" è il medico di famiglia, però a differenza di questo, deve dare notizie all'autorità sullo stato di salute del soggetto, inoltre supervisiona l'attività della guardia medica e dei consulenti.

Esiste, affiancato ai medici incaricati, anche un servizio di guardia medica, nominato SIAS, ovvero servizio integrativo assistenza sanitaria, che si occupa della visita medica dei nuovi giunti, della visita quotidiana ai detenuti in isolamento e quelli che effettuano lo sciopero della fame.

È stato istituito anche la figura del medico del presidio assunto tramite convenzione, che si occupa esclusivamente dei tossicodipendenti e dei detenuti affetti da Hiv, presenti all'interno del carcere in qualsiasi reparto si trovino.

In più collaborano con l'istituto tutta una serie di consulenti, come ad esempio il dermatologo, l'urologo, il neurologo, il cardiologo ed altri specialisti, in particolare ci sono permanentemente due consulenti psichiatrici.

Come in qualsiasi altro presidio sanitario il servizio medico è affiancato dal personale infermieristico.

Nella sezione femminile dell'istituto è stata aperta la Casa di cura e custodia, per le detenute con problemi psichici, oltre ai consulenti psichiatrici, è stata creata una guardia medica psichiatrica per sei ore al giorno.

La Dott.ssa Paterno, oltre ad essere il dirigente sanitario dell'istituto, è medico del reparto giudiziario, e può affermare che tra le patologie accusate dai detenuti in attesa di giudizio allo scopo di ottenere il riconoscimento di una situazione di incompatibilità con il regime carcerario, quelle che entrano in gioco con maggiore frequenza risultano essere le affezioni di origine squisitamente psichica (specialmente le forme depressive) e quelle con una forte componente psicosomatica, in quanto l'impatto con l'ambiente carcerario può effettivamente costituire il primum movens di un grave scadimento delle condizioni psichiche di un individuo, specialmente nel caso di un soggetto che sia stato incarcerato per la prima volta, per cercare di sfruttare a suo favore la situazione. È vero, anche, che le malattie più frequentemente simulate sono le malattie in campo psichiatrico, oppure è stata evidenziata la tendenza da parte dei detenuti ad enfatizzare le malattie organiche di cui sono affetti.

Insomma, pure se attraverso atteggiamenti e condotte diverse da caso a caso e con motivazioni differenti da soggetto a soggetto, sta di fatto che la maggior parte dei detenuti, al momento della stima medico-legale, altera o tenta di alterare, ora intenzionalmente ed ora più o meno inconsciamente, l'essenza e/o l'entità del quadro fenomenologico, con le comprensibili implicazioni d'ordine peritale in un campo già da solo fin troppo complesso e poliedrico.

4. Ricovero in luoghi esterni di cura

L'istituto (4) è disciplinato dagli articoli 11 ordinamento penitenziario (5) e 17 del regolamento di esecuzione del 1976.

I condannati e gli internati, ove necessitino di cure e/o di accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, anche in forma ambulatoriale. Il medico penitenziario che rileva una tale emergenza ne informa il direttore dell'istituto che, in relazione alle esigenze prospettate, richiede all'amministrazione, centrale o regionale secondo competenza, di disporre il trasferimento del detenuto in altro istituto o in un centro diagnostico-terapeutico, e/o al giudice competente il ricovero in luogo esterno di cura. Al fine di non esporre a rischi le persone abbisognevoli di interventi immediati può, con l'inoltro della richiesta al giudice, disporne il ricovero in via provvisoria.

Il provvedimento di ricovero è giustificato sia dalla necessità di ricorrere ad attività diagnostiche, curative o riabilitative riferite al trattamento di condizioni patologiche indifferibili o acute non erogabili, per principio, in forma extraospedaliera, sia per procedere ad una qualunque indagine o cura non praticabile in istituto per causa anche contingente. La decisione è adottata secondo un procedimento che accerta i bisogni da fronteggiare, gli interventi necessari, l'adeguatezza della struttura penitenziaria a prestarli. È irrilevante il riferimento ad un parametro sanitario generico di base perché qualunque affezione, qualunque accertamento, anche il più elementare giustifica il ricovero se la struttura penitenziaria nella quale l'interessato è recluso risulta inadeguata alle necessità.

Il ricovero nel luogo esterno di cura, che si sostanzia nel trasferimento da una sede di detenzione ad un'altra, non influisce sullo status detentionis, conferma la permanenza in vinculis, al che consegue che la degenza importi piantonamento. A tali limitati fini assumerà rilievo, all'atto della decisione, la pericolosità del soggetto per le possibili connessioni con simulazioni e false patologie.

Gli imputati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con ordinanza del giudice per le indagini preliminari, prima dell'esercizio dell'azione penale (articolo 240 disp. att. codice di procedura penale), del giudice che procede, dopo l'esercizio dell'azione penale, del magistrato di sorveglianza dopo la pronunzia della sentenza di primo grado.

La decisione sulla richiesta di ricovero in luogo esterno di cura comporta per il giudice l'obbligo di accertare se la struttura penitenziaria è in grado di far fronte direttamente alle esigenze del soggetto in una determinata situazione detentiva, oppure occorra far ricorso all'intervento integrativo delle strutture esterne. Trattasi, in sostanza, di un giudizio dal contenuto tecnico diretto a giustificare il ricorso all'intervento sanitario esterno, l'uscita del soggetto dal circuito penitenziario.

Assume, invece valenza giurisdizionale il provvedimento che decide su una prospettata incapacità del sistema, nelle diverse sue articolazioni, compreso il ricorso ai luoghi esterni di cura, a garantire il fine. È nel ricorso a tale fattispecie, che si evidenzia un conflitto tra il diritto alla salute e l'obbligo dell'esecuzione penale, che si instaura un giudizio di compatibilità. In detto giudizio si deve accertare se la salute del soggetto sia tutelabile permanendo lo stato di detenzione, oppure sia a rischio perché in quello stato non è stato possibile assicurare gli accertamenti, le cure, l'assistenza dovuti, il rispetto del principio dell'umanità della pena. Questo giudizio serve a condizionare l'esecuzione penale alla tutela del diritto soggettivo quando il riacquisto della libertà o di quote di libertà si propongono come condizioni indispensabili per fronteggiare le necessità diagnostiche o terapeutiche. Può precedere l'inizio della detenzione, se si vuole evitare che uno stato di pericolo insorga (articoli 146-147 n. 2 e 3 codice penale; 684 codice di procedura penale; 89 decreto p.r. n. 309/90; 275 comma 4, 286 codice di procedura penale), oppure intervenire a detenzione instaurata, per rimuovere una incompatibilità già manifestata. Il momento di rilevanza può assumere un'autonoma valenza sostanziale in relazione al parametro di riferimento che sarà, se interviene prima dell'inizio dell'esecuzione, quello di un generico giudizio di compatibilità di un certo stato patologico e delle sue peculiari caratteristiche con le strutture sanitarie penitenziarie, compresi i centri clinici dell'amministrazione e le possibilità di ricovero in luoghi esterni di cura; se interviene ad esecuzione iniziata, quello specifico delle cure e degli interventi che, in un certo momento e in un certo luogo, sono necessari e della misura nella quale sono, in concreto, prestati.

5. Ricovero dei detenuti e degli internati presso le infermerie ed i centri diagnostici e terapeutici

È interessante vedere alcune indicazioni date dal DAP attraverso una sua circolare (6) contenente disposizioni su "tutela della vita e della salute dei detenuti e degli internati".

Il ricovero dei detenuti e degli internati nei centri diagnostici terapeutici dell'Amministrazione penitenziaria deve avvenire soltanto nei casi di effettiva necessità, e cioè quando è presente una patologia che richieda un'assistenza o interventi sanitari non realizzabili con le normali risorse degli istituti e non quelle delle loro infermerie.

Ad analoghi criteri di stretta necessità deve ispirarsi il ricovero dei detenuti e degli internati nelle infermerie degli istituti.

Del pari la permanenza dei detenuti e degli internati nelle infermerie e nei Centri Diagnostici Terapeutici deve essere limitata al periodo strettamente necessario; quindi non coincide necessariamente con l'intera durata della malattia, ma è inferiore ad essa quante volte, pur perdurando la malattia, le normali risorse dell'istituto sono in grado di fornire un'assistenza adeguata.

Le proposte di ricovero in un Centro diagnostico terapeutico devono essere sempre accompagnate dall'estratto della cartella personale e da una relazione sanitaria che consenta di valutare le esigenze terapeutiche del soggetto, nonché dalle indicazioni circa le eventuali esigenze cautelari, come per esempio la necessità di custodia in cella singola o di particolari attenzioni custodiali o l'esistenza di motivi di incompatibilità con altri detenuti o internati.


Note

1. "Sin dal marzo del 1989, infatti, la Commissione nazionale per la lotta all'Aids, istituita presso il Ministero della Sanità, aveva formulato un giudizio - ribadito poi nella seduta del 7 giugno 1990 - di assoluta incompatibilità dei soggetti affetti da Aids conclamata con il regime carcerario, osservando come detto regime comporti "per il malato di Aids, il rischio di una riduzione del tempo di sopravvivenza, e per gli operatori che vivono e lavorano con lui e per i condetenuti, rischi di contagio delle patologie ad alta trasmissibilità" così Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n.438, che dichiara la parziale incostituzionalità dell'articolo146 1º comma n.3 codice penale.

2. Esempi presi dalla casistica presentata da C. Crestani e D.Bordignon, medici di guardia della casa circondariale di Padova, relativa ai casi pervenuti all'osservazione dell'Istituto di Medicina legale dell'università di Padova nel decennio 1976- 1985, inserita poi anche in F. Ceraudo, I principi fondamentali di Medicina Penitenziaria,Edito da A.M.AP.I., Pisa, 1988, p.675 e seg.

3. Organizzazione Mondiale della Sanità, organismo delle Nazioni unite.

4. Che ripropone sostanzialmente quello già previsto nell'abrogato regolamento penitenziario approvato con r.decreto 28 maggio 1931, n.603.

5. Articolo modificato dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1; dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 184; dall'articolo 3 decretolegge 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 1993, n. 222.

6. Cfr. Circ. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 28 dicembre 1988, n. 3258/5708

A cura de L'altro diritto-Centro di documentazione su carcere,devianza e marginalità-ISSN 1827-0565




permalink | inviato da alessandromassimo il 28/9/2011 alle 10:33 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Ascolto del Minore
post pubblicato in diario, il 21 settembre 2011
 

Tribunale di Varese

Sezione I Civile

Ordinanza 10 febbraio 2010

Osserva

Il resistente si duole del fatto che il proprio diritto di visita sia stato condizionato nel tempo (giorni indicati dall’ordinanza in atti) e nello spazio (visite assistite nello “spazio neutro”). Ha anche suggerito di disporre consulenza psicologica sui propri figli, atteso che questi, a suo dire per condizionamento altrui, sono restii a partecipare liberamente agli incontri con il padre.

Va premesso che la consulenza sulla prole, in occasione della separazione dei genitori, costituisce atto di ricerca della prova da ritenere eccezionale e solo eventuale atteso che non devono essere i figli a subire la disgregazione del rapporto di coniugio, fatto storico che, nella loro vita, “non vivono ma subiscono”.

Se, dunque, una consulenza è necessaria, essa deve avere ad oggetto o l’idoneità genitoriale di madre o padre o il rapporto genitoriale stesso: ma una CTU presuppone pur sempre elementi specificamente dedotti ed allegati – nel rispetto del thema decidendum come consolidatosi all’esito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. – altrimenti l’indagine si riduce in un atto esplorativo né utile, né rilevante, semmai dannoso.

Allo stato non v’è, dunque, ragione di disporre CTU sui genitori anche perché il Z ha liberamente proposto di sottoporsi a percorso valutativo psico-diagnostico, circostanza che va apprezzata e che sarà valutata nel complesso delle prove, trattenuta la causa in decisione.

Al contempo, il servizio sociale di M fa presente che non è possibile realizzare in pieno il diritto di visita del Z poiché “i bambini, di fronte all’eventualità di trascorrere giornate intere con il padre (…) hanno mostrato un enorme fatica e malessere nel prendervi parte e, quindi, si è preferito rispettare i loro tempi e le loro fragilità”.

All’esito dei rilievi svolti, atteso che vengono in gioco diritti insopprimibili dei minori e, anche, l’affidamento, le modalità dell’affido e del diritto di visita, va disposta l’audizione dei minori di età superiore a 12 anni.

SUL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE ASCOLTATO

L’audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio nel procedimento in cui il giudice debba decidere sull’affidamento del minore di età, vuoi a terzi soggetti, vuoi ad uno dei genitori con esclusione dell’altro dalla potestà genitoriale. La Suprema Corte di Cassazione, con l’intervento a Sezioni Unite del 21 ottobre 2009 (v. Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238, Pres. Carbone, rel. Forte) ha, in tal senso, affermato che, in relazione all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e all'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si deve ritenere necessaria l'audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l'eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l'omesso ascolto. Nella fattispecie oggetto dell’intervento delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha affermato che l'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 – v. Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081 - per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di legittimità – v. Cass. civ. n. 16753 del 2007. La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve, tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi - in tal senso Cass., ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AUDIZIONE

Si è visto, tuttavia, che l’audizione può essere esclusa ove il minore non goda di capacità di discernimento ovvero là dove l’audizione può recare nocumento alla persona del minore, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e di ogni altro elemento ricavabile dal procedimento. Ove la capacità di discernimento non sia desumibile dall’allegazione delle parti ovvero sia controversa la sussistenza del rischio di danni al minore in conseguenza dell’audizione, il giudice, prima dell’ascolto, deve delegare i servizi sociali territorialmente competenti, in persona del servizio tutela minori, affinché redigano apposita relazione sul punto, previo accesso ai luoghi in cui il minore svolge la propria vita quotidiana. Nel caso di specie, va esclusa l’audizione della minore S: essendo nata il … 2000, questa non ha ancora compiuto i 12 anni; età che, secondo l’attuale codice civile, costituisce un dato presuntivo. Sotto l’età di 12 anni, cioè, deve presumersi, sino a prova contraria, che l’audizione possa arrecare nocumento.

Va, invece, accolta la richiesta di ascoltare F: la sua età e le relazioni in atti, anche l’ultima, sono elementi più che sufficiente per ritenere che questi goda di autonoma capacità di discernimento. Può anche essere escluso il rischio di danni, in conseguenza dell’audizione, atteso che F ha consapevolezza della lite giudiziaria e sta già affrontando un clima nuovo, successivo alla disgregazione della famiglia, sino almeno dal 2008.

MODALITÀ DI AUDZIONE DEL MINORE

Quanto alle modalità dell’audizione, reputa questo giudice, valutate tutte le condizioni del caso concreto, di dover optare per l’audizione cd. assistita. L’ascolto del minore, pertanto, avverrà alla presenza del giudice, del difensore delle parti e di un esperto in psicologica, settore minori. Va, all’uopo, nominato un ausiliario, ai sensi dell’art. 68 c.p.c. che, prima dell’audizione, presterà regolare giuramento davanti al giudice.

A tal fine, va data delega allo stesso affinché assista il minore fino all’udienza di audizione, invitandolo, sin da ora, a fornire allo stesso adeguata informazione in ordine alla sua audizione, precisando che si tratta di un diritto che gli appartiene. I fatti sui quali il giudice intende ascoltare il minore, sono i seguenti:

a) Affidamento dei minori

b) Rapporti tra minori e padre; minori e madre

c) Diritto di visita del padre

d) Desiderata dei minori

e) Ragioni per cui non si vuole trascorrere tempo libero con il papà.

In sede di audizione, non sono consentiti quesiti diretti da parte dei difensori. Le parti, tuttavia, entro il termine fissato in dispositivo, possono depositare memoria contenente le domande che si chiede il giudice, come assistito, voglia rivolgere ai minori. Il giudice, lette le note dei difensori, deciderà quali delle domande possano confluire in sede di ascolto, con giudizio valutativo concernente la loro ammissibilità, perché influenti o rilevanti, nonché la loro idoneità ad arrecare nocumento al minore (in tal senso, rimettendosi all’ausiliario).

Durante l’audizione, si raccomandano abiti informali. L’audizione avverrà in ora pomeridiana ed in condizioni di riservatezza.

DELEGA AI SERVIZI SOCIALI

Al contempo va conferita ulteriore ed aggiuntiva delega al servizio sociale che ha già in carico i minori, con accoglimento della richiesta concessione di ulteriore termine, perché compia, anche, una indagine ambientale, presso il domicilio della madre degli stessi minori e valuti non tanto la situazione dei minori ovvero quella della madre, in sé considerate, bensì il loro interagire allorché minori e madre sono insieme presso il domicilio della ricorrente. Concede, come detto, al contempo, la proroga richiesta per le operazioni già in corso.

P.Q.M.

VISTO L’ART. 6 DELLA CONV. DI STRASBURGO DI CUI ALLA L. 77/2003,

VISTO L’ART. 155-SEXIES C.C.

PROROGA l’efficacia dell’ordinanza del 12.11.2009 sino alla prossima udienza

DISPONE l’audizione dei seguenti minori

F, nato a …. Il…..1995, con residenza presso la madre.

FISSA per l’audizione l’udienza del 5 maggio 2010, ore 14.30, ufficio del giudice dott. Giuseppe Buffone, disponendo che il minore sia accompagnato per l’udienza dalla madre, e dalla psicologa nominata.

ABILITA le parti a depositare richiesta di domande al minore entro la data del 30 aprile 2010

DELEGA i servizi sociali del Comune di M.. (area Servizi alla Persona), affinché provvedano a portare a termine quanto già in essere nonché per l’attuazione dei nuovi compiti assegnati. In tal senso, i servizi sociali avranno cura di redigere apposita relazione ove verificheranno il contesto domestico e familiare in cui i minori vengono a trovarsi quando collocati presso la madre, evidenziando, in particolare, tempi, modi e natura dell’attività lavorativa della madre.

NOMINA, per l’audizione assistita, la dr.ssa BE, iscritta all’Albo dei CTU e con studio in …. alla via ... Questa è invitata all’udienza fissata per assistere il giudice nell’audizione. Alla stessa si delega, altresì, il compito di fornire al minore adeguata informazione in ordine alla sua audizione, precisandogli che si tratta di un suo diritto.

MANDA alla cancelleria perché l’odierna ordinanza sia comunicata alle parti ed al consulente nominato

e DISPONE che essa sia altresì comunicata ai Servizi sociali del Comune di L, servizi alla persona.

Dispone che, ricevuta comunicazione dell’ordinanza, la ricorrente prenda contatti con la psicologa EB per attuare quanto in ordinanza.

Varese lì 10 febbraio 2010

Il GIUDICE
dott. Giuseppe Buffone



 



permalink | inviato da alessandromassimo il 21/9/2011 alle 0:0 | Versione per la stampa
Il Mostro di Posillipo
post pubblicato in diario, il 27 agosto 2011

Oggi vi raccontiamo la storia di Andrea (classe 1956) omicida colto (sapeva leggere e scrivere il sanscrito) che terrorizzò la Napoli deglianni '80.Vi segnaliamo anche il capitolo "a lui dedicato" nel bel libro di Adolfo Ferraro "Materiali Dispersi" di recente pubblicazione.Buona lettura.

 

                                                                                                                            www.occhirossi.it/biografie/AndreaRea.htm

 

                                                                      




permalink | inviato da alessandromassimo il 27/8/2011 alle 9:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Alessandro Meluzzi su Droghe e Disturbi di Personalità
post pubblicato in diario, il 20 agosto 2011

 

 

                                                                                              http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ipfH-LN9jo




permalink | inviato da alessandromassimo il 20/8/2011 alle 14:43 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Sfoglia dicembre       
calendario
rubriche
tag cloud
links
cerca